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Con la sentenza n. 118 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale veneta sul referendum per l’indipendenza e illegittime alcune disposizioni della legge sul referendum per l’autonomia, salvando però il quesito sul conseguimento di ulteriori forme di autonomia.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva approvato due leggi: una per indire un referendum consultivo sull’indipendenza e una sull’autonomia. Lo Stato le ha impugnate, sostenendo che mettessero in discussione l’unità e l’indivisibilità della Repubblica e le regole costituzionali sull’autonomia regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le leggi reg. Veneto n. 15 e n. 16 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione e allo Statuto regionale, contestando i referendum su autonomia e indipendenza del Veneto.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge sul referendum per l’indipendenza (n. 16 del 2014) e di alcuni numeri della legge sull’autonomia (n. 15 del 2014), dichiarando invece non fondate le questioni sul quesito relativo a ulteriori forme di autonomia.
Il principio
Un referendum regionale non può mettere in discussione l’unità e l’indivisibilità della Repubblica: è perciò illegittima la consultazione sull’indipendenza, mentre resta ammissibile interpellare gli elettori sul conseguimento di ulteriori forme di autonomia nel quadro costituzionale.
Domande e risposte
Quali referendum aveva previsto il Veneto?
Uno consultivo sull’indipendenza e uno sull’autonomia della Regione.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato illegittima la legge sul referendum per l’indipendenza e alcune parti di quella sull’autonomia, salvando il quesito sulle ulteriori forme di autonomia.
Perché il referendum sull’indipendenza è illegittimo?
Perché contrasta con l’unità e l’indivisibilità della Repubblica garantite dalla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — invocato sull’unità e indivisibilità della Repubblica
- Art. 116 della Costituzione — richiamato sulle forme di autonomia differenziata delle Regioni
- Art. 138 della Costituzione — invocato sul procedimento di revisione costituzionale
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