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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Abruzzo che riduceva l’elenco delle prestazioni chirurgiche per cui gli studi medici e odontoiatrici devono ottenere l’autorizzazione. Le Regioni non possono abbassare i livelli minimi di sicurezza fissati dallo Stato in materia di tutela della salute.

Di cosa si tratta

Gli studi medici e odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure rischiose per il paziente devono essere autorizzati, previa verifica dei requisiti minimi di sicurezza. La Regione Abruzzo, con l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 21 del 2014, aveva sostituito l’elenco delle procedure soggette ad autorizzazione, espungendone numerose prestazioni invasive (chirurgia plastica della palpebra, vari interventi dentali e ortodontici, gengivoplastica), di fatto esonerando dall’autorizzazione gli studi che le eseguono.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale, restringendo l’ambito dell’autorizzazione obbligatoria, si poneva in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute dettati dagli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, eccedendo dalla competenza concorrente regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha ritenuto fondata la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 21 del 2014. La disciplina regionale aveva conformato il regime autorizzatorio in termini più restrittivi rispetto ai principi di garanzia statali, già richiamati dalle sentenze n. 150 e n. 245 del 2010.

Il principio

Gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 esprimono principi fondamentali nella materia «tutela della salute», stabilendo requisiti minimi di sicurezza e qualità per l’esercizio delle prestazioni sanitarie. Il legislatore regionale, nell’esercizio della competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., non può ridurre l’ambito dell’autorizzazione obbligatoria al di sotto dei livelli essenziali di sicurezza fissati dallo Stato.

Domande e risposte

Cosa aveva stabilito la legge abruzzese impugnata?

Aveva sostituito l’elenco delle procedure chirurgiche soggette ad autorizzazione, togliendone diverse prestazioni invasive e così esonerando dall’autorizzazione gli studi che le erogano.

Perché la norma è stata dichiarata incostituzionale?

Perché riduceva i livelli minimi di sicurezza delle cure fissati dallo Stato, violando i principi fondamentali in materia di tutela della salute e l’art. 117, terzo comma, Cost.

Le Regioni possono disciplinare le autorizzazioni sanitarie?

Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; non possono abbassare le garanzie minime di sicurezza e qualità delle prestazioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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