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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro la legge regionale veneta che indiva un referendum consultivo per il trasferimento alla Regione Veneto di funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale, istruzione e polizia locale. Il processo si è estinto perché la Regione ha rinunciato alla delibera legislativa impugnata.
Di cosa si tratta
Il Consiglio regionale del Veneto aveva approvato una legge che prevedeva l’indizione di un referendum consultivo per sondare la volontà popolare sul trasferimento alla Regione di alcune funzioni statali (sanità, formazione professionale, istruzione, polizia locale). Il Governo aveva impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invadesse competenze statali e violasse i limiti dello statuto regionale. La Regione Veneto si era costituita in giudizio per difendere la legge impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la delibera legislativa della Regione Veneto “Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale”, riapprovata il 2 maggio 2001. Il ricorso invocava gli artt. 5, 70, 71, 116, 117, 118, 121, 123 e 138 della Costituzione, sostenendo che la Regione non potesse indire referendum consultivi su materie di competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto aveva rinunciato alla delibera legislativa impugnata, facendo venire meno l’oggetto del giudizio. L’estinzione del processo è conseguita a tale rinuncia, senza che la Corte si pronunciasse nel merito della questione di legittimità costituzionale.
Il principio
Il processo di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso o quando la parte resistente rinuncia alla legge impugnata. La rinuncia della Regione alla delibera legislativa impugnata determina l’estinzione del processo, che non deve quindi essere deciso nel merito.
Domande e risposte
Perché la Regione Veneto ha rinunciato alla legge sul referendum?
L’atto di rinuncia non è spiegato nel testo della decisione. In contesti analoghi, le Regioni rinunciano alle delibere legislative impugnate per evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale, specialmente quando l’obiettivo politico perseguito può essere conseguito con strumenti diversi o quando la precedente giurisprudenza costituzionale (come le sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000 richiamate nel ricorso) rendeva probabile la dichiarazione di illegittimità.
I referendum consultivi regionali su materie statali sono ammissibili?
La questione è delicata. La Corte costituzionale aveva già affrontato temi simili nelle sentenze n. 470/1992 e n. 496/2000. In linea generale, le Regioni non possono sovrapporsi alle procedure costituzionalmente previste per la revisione della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, che richiedono l’intervento del Parlamento nazionale secondo i procedimenti prescritti dalla Costituzione.
La questione dell’autonomia del Veneto è poi riemersa?
Sì. Le aspirazioni autonomiste della Regione Veneto hanno continuato a manifestarsi negli anni successivi, anche attraverso il referendum consultivo del 22 ottobre 2017 sull’autonomia differenziata, svoltosi ai sensi dell’art. 123 dello Statuto regionale veneto approvato nel frattempo. La questione dell’autonomia differenziata è rimasta al centro del dibattito istituzionale italiano.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — Unità e indivisibilità della Repubblica, con riconoscimento e promozione delle autonomie locali
- Art. 138 della Costituzione — Procedimento di revisione costituzionale, invocato come parametro nel ricorso governativo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.