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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 14, commi 4 e 5, del Testo unico sull’immigrazione in merito alla durata automatica del trattenimento nei centri di permanenza temporanea (venti giorni dalla convalida), e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, per insufficiente motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano aveva sollevato due distinte questioni sulle norme che disciplinano il trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT): la prima riguardava la previsione secondo cui la convalida del trattenimento da parte del giudice comportava automaticamente la permanenza per venti giorni senza che il giudice potesse modulare la durata; la seconda riguardava la norma che consentiva al questore di disporre il trattenimento stesso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 4 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, sosteneva che la convalida del trattenimento per venti giorni fissi, senza possibilità per il giudice di indicare la durata, configurasse una misura restrittiva della libertà personale priva di provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, come invece richiede l’art. 13 Cost.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato: 1) manifestamente infondata la questione sull’art. 14, commi 4 e 5 – poiché la convalida giudiziaria del trattenimento costituisce essa stessa il “provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria” richiesto dall’art. 13 Cost., e la fissazione di un limite massimo di durata (venti giorni) non è incostituzionale; 2) manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, per carenze motivazionali sulla rilevanza.
Il principio
La convalida giudiziaria del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea soddisfa il requisito del provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria richiesto dall’art. 13, terzo comma, della Costituzione. La previsione di un limite massimo di durata del trattenimento, anziché rimettere al giudice la fissazione caso per caso, non contrasta con la riserva di giurisdizione costituzionalmente garantita.
Domande e risposte
In cosa consiste la convalida del trattenimento nei CPT?
Quando il questore dispone il trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea, deve trasmettere il provvedimento al giudice di pace entro quarantotto ore, il quale, sentito l’interessato, decide se convalidarlo. La convalida autorizza la permanenza nel centro per un periodo determinato dalla legge, con possibilità di proroga entro i limiti di legge.
Perché il giudice non poteva fissare autonomamente la durata del trattenimento?
La disciplina impugnata prevedeva che la convalida comportasse automaticamente la permanenza per venti giorni. Il remittente riteneva che il giudice dovesse poter indicare autonomamente per quanto tempo lo straniero dovesse essere trattenuto, in base alle circostanze del caso concreto. La Corte ha ritenuto che la fissazione legale della durata massima non violasse l’art. 13 Cost.
Quanti giorni può durare il trattenimento nei CPT?
La disciplina del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR, già denominati CPT) è stata più volte modificata nel corso degli anni. Al momento dell’ordinanza (2001-2002), il limite era di venti giorni prorogabili. La normativa successiva ha progressivamente aumentato i limiti massimi di trattenimento.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale e riserva di giurisdizione, parametro principale delle questioni sollevate
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