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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 140/1999, che consentiva alle Camere di commercio di inquadrare i propri dipendenti nella qualifica dirigenziale senza concorso pubblico. La norma violava l’art. 97 della Costituzione sul principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
L’art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive) permetteva alle Camere di commercio di procedere all’inquadramento nella qualifica dirigenziale di alcuni dipendenti senza seguire le ordinarie procedure concorsuali. Due dipendenti della Camera di commercio di Siena avevano chiesto di essere inquadrati come dirigenti in base a questa norma. Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive), nella parte in cui consentirebbe un inquadramento indiscriminato nella qualifica dirigenziale senza alcuna verifica selettiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. La disposizione, così come interpretata, avrebbe consentito un «indiscriminato passaggio alla qualifica dirigenziale, senza selezione alcuna», in deroga ingiustificata alla regola del pubblico concorso di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 29/1993, senza prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore. La norma viola l’art. 97 della Costituzione, che richiede l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso.
Il principio
I principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) richiedono che la progressione nella carriera avvenga all’esito di procedure selettive o di verifiche attitudinali. Una norma che consenta l’inquadramento in qualifiche superiori senza alcuna selezione è incostituzionale.
Domande e risposte
Le Camere di commercio sono soggette alla regola del pubblico concorso?
Sì. Le Camere di commercio sono enti pubblici e, come tali, devono rispettare il principio costituzionale che richiede l’accesso alle qualifiche superiori attraverso procedure selettive, in conformità all’art. 97 della Costituzione e alla normativa sul pubblico impiego.
Cosa prevede l’art. 97 della Costituzione sull’accesso agli impieghi pubblici?
L’art. 97, comma 3 (ora comma 4 dopo la riforma), della Costituzione dispone che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». Questo principio vale anche per la progressione interna alle qualifiche superiori.
L’art. 12 della legge n. 140/1999 è stato completamente annullato?
La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 1, della legge n. 140/1999. Le censure ulteriori sono rimaste assorbite dalla dichiarazione di incostituzionalità già pronunciata.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, accesso mediante concorso
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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