Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Milano sulle norme del Testo unico sull’immigrazione che disciplinano l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica senza prevedere la comunicazione e la convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. La Corte ha rilevato che un intervento normativo nel frattempo adottato aveva già modificato il quadro di riferimento.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano, con otto ordinanze di analogo contenuto, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) che regolavano l’accompagnamento alla frontiera degli stranieri destinatari di decreto di espulsione. Secondo il giudice remittente, le norme non prevedevano che il provvedimento di accompagnamento fosse comunicato all’autorità giudiziaria e da questa convalidato entro quarantotto ore, come invece richiesto dall’art. 13 della Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in riferimento agli artt. 13, secondo e terzo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano la comunicazione e la convalida giudiziaria entro quarantotto ore del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate. Le modifiche legislative nel frattempo intervenute avevano mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo necessaria una rivalutazione da parte del giudice rimettente della rilevanza delle questioni nel mutato contesto normativo.
Il principio
La sopravvenienza di modifiche legislative significative al quadro normativo oggetto della questione di legittimità costituzionale può rendere necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente ovvero la dichiarazione di inammissibilità, qualora la rivalutazione della rilevanza avrebbe dovuto essere già svolta dal remittente prima della rimessione.
Domande e risposte
Perché la mancata convalida giudiziaria dell’accompagnamento alla frontiera poneva un problema costituzionale?
L’art. 13 della Costituzione tutela la libertà personale imponendo che ogni atto che la restringa sia adottato dall’autorità giudiziaria o, nei casi di urgenza, dall’autorità di pubblica sicurezza con convalida giudiziaria entro quarantotto ore. L’accompagnamento coattivo alla frontiera incide sulla libertà personale dello straniero, sicché il giudice rimettente sosteneva che richiedesse le medesime garanzie.
Cosa prevedeva la normativa sull’immigrazione dopo le modifiche?
Le norme sull’immigrazione relative all’espulsione e all’accompagnamento alla frontiera sono state più volte modificate nel corso degli anni 2000. La questione del controllo giurisdizionale sui provvedimenti espulsivi è stata oggetto di successive pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Quali sono i diritti dello straniero espulso?
Anche lo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale ha diritto alle garanzie costituzionali fondamentali, tra cui la libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. L’espulsione con accompagnamento coattivo è una misura che restringe la libertà e deve essere eseguita nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dai trattati internazionali sui diritti umani.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale e riserva di giurisdizione sulle misure restrittive
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.