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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999, che vietava ai medici già specializzati di accedere a un’ulteriore specializzazione. La norma violava gli artt. 3, 34 e 35 della Costituzione, limitando irragionevolmente il diritto allo studio e al lavoro.
Di cosa si tratta
Un medico specialista in radioterapia era stata esclusa dal concorso per la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell’Università di Perugia in applicazione dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999, che vietava l’accesso alla formazione specialistica a chi fosse già in possesso di un diploma di specializzazione. Il TAR dell’Umbria aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale divieto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 34, 35 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici), che non consente l’accesso ai corsi di formazione specialistica a chi sia già in possesso di un diploma di specializzazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 368/1999. Ha ritenuto che il divieto di accedere a una seconda specializzazione rendesse «irrevocabile, a vita, la prima scelta professionale compiuta dal giovane medico», violando il diritto allo studio (art. 34 Cost.) e il diritto al lavoro (art. 35 Cost.), nonché il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità all’art. 24, comma 1, dello stesso d.lgs., che analogamente vietava ai già specializzati l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale.
Il principio
Il divieto assoluto e permanente di accedere a una seconda specializzazione medica, che rende irrevocabile la prima scelta professionale del medico, è incostituzionale perché viola il diritto allo studio, il diritto al lavoro e il principio di ragionevolezza: la libertà di mutare indirizzo professionale è un valore costituzionalmente protetto che non può essere compresso in modo assoluto.
Domande e risposte
Un medico già specializzato può ora conseguire una seconda specializzazione?
Sì, dopo questa sentenza il divieto assoluto è stato rimosso. Il medico già in possesso di un diploma di specializzazione può accedere a un nuovo corso di specializzazione, né gli è precluso l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale.
Perché la norma violava l’art. 76 della Costituzione sulla delega legislativa?
Secondo il giudice rimettente, la legge delega (l. n. 128/1998) aveva delegato al legislatore delegato di recepire la direttiva comunitaria sulla libera circolazione dei medici, ma né la direttiva né la legge delega toccavano il tema del cumulo di specializzazioni. Il divieto sarebbe stato quindi una scelta autonoma del legislatore delegato, eccedente la delega ricevuta.
Cos’è l’effetto estensivo della dichiarazione di incostituzionalità ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953?
L’art. 27, secondo periodo, della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare, nella stessa sentenza, l’illegittimità di norme che abbiano «portata e ratio corrispondenti» a quella già dichiarata incostituzionale, anche se non espressamente impugnate. È il cosiddetto «effetto cascata» dell’incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza
- Art. 34 della Costituzione — diritto allo studio
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro e libertà di scelta professionale
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa
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