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Il giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano sulla disciplina delle “quote latte” si estingue per rinuncia. La Provincia ha rinunciato a tutti e quattro i ricorsi presentati dopo che la disciplina contestata è stata sostanzialmente modificata.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato con quattro ricorsi in via principale numerose disposizioni della disciplina generale sulle “quote latte” (produzione di latte bovino contingentata dall’UE), lamentando violazioni delle competenze regionali e di principi costituzionali economici. In pendenza del giudizio, la Provincia ha rinunciato a tutti i ricorsi.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 01 e 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario), convertito in legge n. 81/1997, e ulteriori disposizioni collegate. Parametri invocati: artt. 11, 41, 77, 97 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano in via principale.
La decisione della Corte
Estinzione del giudizio per rinuncia ai ricorsi da parte della Provincia autonoma di Bolzano. La Corte prende atto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia, e dichiara il giudizio estinto in applicazione dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del soggetto ricorrente, se accettata dalla controparte (o in assenza di parte costituita), determina l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza pronuncia di merito.
Domande e risposte
Cosa sono le “quote latte”?
Le quote latte sono contingenti di produzione di latte bovino assegnati agli allevatori nell’ambito della politica agricola comune dell’UE, introdotti nel 1984 per limitare le eccedenze. Il superamento della quota comportava il pagamento di un prelievo supplementare.
Le Province autonome possono impugnare le leggi statali davanti alla Corte Costituzionale?
Sì: le Province autonome di Trento e Bolzano, in base al loro statuto speciale, hanno legittimazione ad impugnare in via principale le leggi statali che ritengono lesive delle proprie competenze, al pari delle Regioni.
Cosa succede se il ricorrente rinuncia al giudizio costituzionale?
La rinuncia deve essere accettata dall’altra parte (se costituita) o, in sua assenza, è sufficiente da sola. Il processo si estingue senza che la Corte esamini la questione nel merito, quindi la norma impugnata rimane in vigore.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, invocata per le restrizioni alle quote latte
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, parametro del ricorso
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, invocata dalla Provincia
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