Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’impossibilità del GIP di ordinare l’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato quando il procedimento è formalmente a carico di ignoti. Il diritto di difesa dell’interessato non risulta leso.
Di cosa si tratta
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva sollevato questione sul sistema di archiviazione dei procedimenti penali. Quando il PM chiede l’archiviazione per un procedimento intestato a “persona da identificare”, il GIP non può ordinare l’iscrizione del nome dell’indagato nel registro ex art. 335 c.p.p. prima dell’udienza camerale. Il rimettente riteneva che ciò comprimesse il diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 335, 409 e 410 comma 3 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono al GIP di invitare il PM ad iscrivere il nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato prima dell’udienza ex art. 409 co. 2 c.p.p. Parametro: art. 24 secondo comma della Costituzione (diritto di difesa). Rimettente: GIP del Tribunale di Padova.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. Il meccanismo processuale vigente non comprime il diritto di difesa: la persona offesa può prendere visione degli atti e partecipare all’udienza camerale, che costituisce la sede propria in cui esercitare le proprie prerogative processuali.
Il principio
L’art. 24 Cost. non impone che il GIP possa ordinare l’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato in pendenza di una richiesta di archiviazione: le garanzie difensive della parte offesa trovano adeguata tutela nel procedimento camerale disciplinato dagli artt. 409-410 c.p.p.
Domande e risposte
Che cos’è il registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.?
Il PM iscrive nel registro ex art. 335 c.p.p. tutte le notizie di reato ricevute, indicando il nome della persona sottoposta alle indagini (se noto) o “persona da identificare” se ignota. L’iscrizione fa decorrere i termini per le indagini preliminari.
Cosa succede se la parte offesa si oppone all’archiviazione?
Ai sensi dell’art. 410 c.p.p., la persona offesa può opporsi alla richiesta di archiviazione entro venti giorni, indicando l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Se l’opposizione è ammissibile, il GIP fissa udienza in camera di consiglio.
Il diritto di difesa vale anche per la persona offesa nel procedimento penale?
Sì: l’art. 24 Cost. tutela il diritto di difesa di tutte le parti del processo. La parte offesa può partecipare all’udienza camerale sull’archiviazione, ma il diritto di difesa non impone al GIP poteri di intervento non previsti dalla legge sulla formazione del registro delle indagini.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.