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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esclusione delle persone singole dall’adozione internazionale. La disciplina non viola gli artt. 2, 3 e 30 Cost. perché la scelta legislativa di riservare l’adozione internazionale alle coppie coniugate risponde all’interesse superiore del minore.
Di cosa si tratta
Il Tribunale per i minorenni di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità sulla parte della legge sull’adozione (l. 184/1983) che impedisce alle persone singole di ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale. Il caso riguardava una donna che intendeva adottare una minore bielorussa con la quale aveva un legame affettivo consolidato.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 29-bis (introdotto dalla legge n. 476/1998), 31 co. 2, 35 co. 1, 36 co. 1 e 2, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui escludono che le persone singole possano ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale in casi particolari. Parametri: artt. 2, 3 e 30 della Costituzione. Rimettente: Tribunale per i minorenni di Cagliari.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La Corte rileva che la scelta legislativa di limitare l’adozione internazionale alle coppie sposate è espressione della discrezionalità del legislatore nell’individuare il modello familiare ritenuto più idoneo all’inserimento del minore, e non risulta irragionevole né lesiva dei diritti invocati.
Il principio
La riserva dell’adozione internazionale alle coppie coniugate non viola i principi di uguaglianza e di tutela della famiglia, in quanto risponde a una scelta discrezionale del legislatore orientata all’interesse del minore, che non risulta manifestamente irragionevole.
Domande e risposte
Perché una persona singola non può adottare un minore straniero in Italia?
La legge n. 184/1983, dopo la riforma del 1998, riserva l’adozione piena (anche internazionale) ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. L’adozione da parte di singoli è ammessa solo in casi particolari di adozione “non legittimante” (art. 44), ma non nella forma internazionale.
Cosa dice l’art. 30 della Costituzione in materia di adozione?
L’art. 30 Cost. tutela i figli, anche se nati fuori del matrimonio, e afferma il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. La norma impone al legislatore di favorire le condizioni per lo sviluppo del minore, ma lascia un margine di scelta sulla forma dell’adozione.
Cosa si intende per “manifesta infondatezza”?
La Corte dichiara la questione “manifestamente infondata” quando, senza necessità di una trattazione nel merito approfondita, è già evidente che la norma impugnata non contrasta con la Costituzione, spesso perché questioni analoghe sono già state decise in passato.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo, invocato a tutela del diritto di formare una famiglia
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro per la disparità tra coniugi e singoli
- Art. 30 della Costituzione — tutela dei figli, anche adottivi
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