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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori e agli ausiliari del giudice nei procedimenti civili con patrocinio a spese dello Stato. Il diverso trattamento rispetto al processo penale non viola l’uguaglianza.

Di cosa si tratta

L’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia) prevede che, nel processo civile con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i compensi degli avvocati e degli ausiliari del giudice siano ridotti della metà rispetto alle tariffe ordinarie. Due Tribunali (Catanzaro e Firenze) avevano sollevato questione di costituzionalità per disparità di trattamento rispetto al processo penale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU spese di giustizia), nella parte in cui prevede la riduzione della metà dei compensi per i difensori e gli ausiliari nel processo civile. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettenti: Tribunale di Catanzaro e Tribunale di Firenze.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. Il dimezzamento dei compensi nel processo civile con patrocinio a spese dello Stato è giustificato dalla diversa natura e dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica; la disparità rispetto al processo penale non raggiunge la soglia dell’irragionevolezza costituzionalmente rilevante.

Il principio

Il legislatore può prevedere un regime di riduzione dei compensi per i difensori nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato, purché la differenza rispetto ad altri contesti processuali non sia manifestamente irragionevole; la scelta rientra nella discrezionalità legislativa nell’organizzare il sistema di giustizia gratuita.

Domande e risposte

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato (L. 217/1990, ora disciplinato dal d.P.R. 115/2002) consente alle persone con reddito inferiore a una soglia annua di essere assistite da un avvocato senza pagare le spese legali, che vengono anticipate dall’Erario.

Perché nel processo civile i compensi sono dimezzati rispetto al penale?

Il legislatore ha operato una scelta discrezionale, ritenendo che nel processo civile le prestazioni professionali possano essere compensate in modo più contenuto a carico del bilancio statale. La Corte ha riconosciuto che questa scelta non è manifestamente irragionevole.

Un avvocato può rifiutare di assistere un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

L’avvocato iscritto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo di prestare assistenza al cliente ammesso al beneficio, anche se il compenso è ridotto rispetto ai minimi tariffari ordinari: la Corte ha ritenuto questa situazione compatibile con la Costituzione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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