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La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché, dopo sopravvenute modifiche normative, rivaluti la rilevanza della questione sull’esclusione dei condannati in semilibertà dal beneficio dell’“indultino”.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva dubitato della costituzionalità della norma che esclude i condannati ammessi alla semilibertà dal beneficio della sospensione condizionata della pena (“indultino”, legge n. 207/2003). La questione era che chi aveva meritato la semilibertà veniva escluso da un beneficio concesso anche a chi non aveva mai ottenuto misure alternative.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 comma 3 lettera d) della legge 1 agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionata ai condannati ammessi alla semilibertà. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettente: Tribunale di sorveglianza di Venezia.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti al giudice a quo. Sopravvenute modifiche al quadro normativo di riferimento rendono necessaria una nuova verifica da parte del rimettente sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto.
Il principio
Lo jus superveniens che modifica sostanzialmente la disciplina censurata impone alla Corte di restituire gli atti al giudice rimettente, il quale deve verificare se la questione mantenga la propria rilevanza nel giudizio principale alla luce del mutato assetto normativo.
Domande e risposte
Cosa è la semilibertà?
La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario per lavoro, studio o altre attività, rientrando in carcere nelle ore notturne o nei giorni stabiliti dal magistrato di sorveglianza.
Perché l’esclusione dalla semilibertà era considerata irragionevole?
Il rimettente rilevava il paradosso per cui poteva accedere all’“indultino” chi non aveva mai ottenuto misure alternative (o se le era viste revocare), mentre chi aveva tenuto buona condotta e meritato la semilibertà ne era escluso come se stesse ancora eseguendo la pena in carcere.
Cos’è lo “jus superveniens”?
Lo jus superveniens è il nuovo diritto sopravvenuto: una modifica legislativa intervenuta dopo che il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Se cambia la norma censurata, il rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora attuale nel caso che sta decidendo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro della questione
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