Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte restituisce gli atti a oltre venti Giudici di pace dopo sopravvenute modifiche all’art. 126-bis del Codice della strada sull’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione.

Di cosa si tratta

Numerosi Giudici di pace avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis comma 2 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), introdotto dalla riforma del 2002 sul sistema della patente a punti. La norma obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione; in caso di mancata comunicazione, la decurtazione di punti colpisce lo stesso proprietario.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), introdotto dall’art. 7 co. 1 del d.lgs. n. 9/2002 e modificato dall’art. 7 co. 3 lett. b) del d.l. n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003. Parametri invocati: artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione. Rimettenti: Giudici di pace di Finale Ligure, Castelfiorentino, Monza e molti altri.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti a tutti i Giudici di pace rimettenti. Modifiche normative intervenute (tra cui la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005 e successive modifiche legislative) impongono ai rimettenti di rivalutare la rilevanza delle questioni sollevate.

Il principio

Quando una serie di questioni di legittimità identiche sollevate da giudici diversi sono investite da jus superveniens (modifiche normative, sentenze della stessa Corte), è corretto riunire i giudizi e restituire unitariamente gli atti ai rimettenti per la rivalutazione di rilevanza.

Domande e risposte

Cosa prevede la patente a punti introdotta nel 2003?

La patente a punti, introdotta in Italia nel 2003, assegna a ogni patentato un credito iniziale di 20 punti che vengono decurtati in caso di infrazione al Codice della strada. L’esaurimento dei punti comporta la sospensione della patente e l’obbligo di sostenere nuovamente l’esame.

Perché l’obbligo di comunicare il conducente era ritenuto incostituzionale?

I rimettenti contestavano, tra l’altro, che l’obbligo di comunicare i dati del conducente potesse costringere il proprietario a fornire informazioni contro se stesso (violando il diritto al silenzio desumibile dall’art. 24 Cost.) e che la decurtazione di punti sul proprietario non conducente violasse il principio della personalità della sanzione (art. 27 Cost.).

Com’è andato a finire il contenzioso sulla patente a punti?

La Corte costituzionale si è pronunciata più volte sulla disciplina, dichiarando incostituzionale in parte la norma sulla decurtazione dei punti al proprietario non conducente (sentenza n. 27/2005), il che ha reso necessaria questa restituzione degli atti ai numerosi giudici rimettenti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.