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Il giudizio sul vecchio statuto della Regione Liguria si estingue perché la Regione ha approvato un nuovo statuto, rendendo privo di oggetto il ricorso del Governo, che ha conseguentemente rinunciato.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli dello statuto della Regione Liguria approvato nel 2004, lamentando contrasti con numerosi articoli della Costituzione in materia di organizzazione regionale, competenze e rapporti con lo Stato. Prima che la Corte si pronunciasse, la Regione ha approvato un nuovo statuto che ha sostituito quello impugnato.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 4 co. 2, 14 co. 2, 20 co. 2 lett. b), 39 co. 3, 40 co. 1, 41 co. 2, 43 co. 2, 50 co. 3, 64 e 76 co. 1 lett. b) dello statuto della Regione Liguria (deliberazione 2004). Parametri: artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso. La Regione Liguria ha approvato un nuovo statuto (L.R. n. 1 del 2005) che ha sostituito quello impugnato; venuto meno l’oggetto del ricorso, il Presidente del Consiglio ha rinunciato. In assenza di parte costituita, l’art. 25 delle norme integrative prevede l’estinzione del processo.
Il principio
Nel giudizio in via principale sugli statuti regionali, la sostituzione della norma impugnata con una nuova disposizione può privare di oggetto il ricorso governativo, determinandone la rinuncia e la conseguente estinzione del processo senza pronuncia di merito.
Domande e risposte
Come si impugna uno statuto regionale davanti alla Corte Costituzionale?
Il Governo può promuovere ricorso in via principale entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello statuto regionale, ai sensi dell’art. 127 Cost. Il controllo preventivo di costituzionalità sugli statuti regionali ordinari è obbligatorio su impulso governativo.
Cosa succede quando la Regione modifica la norma impugnata in corso di giudizio?
Se la norma impugnata viene abrogata o sostituita nel corso del giudizio, il ricorrente può rinunciare al ricorso o chiedere la cessazione della materia del contendere. In entrambi i casi il processo si chiude senza pronuncia di merito sulla norma originaria.
La rinuncia al ricorso impedisce un futuro ricorso sul nuovo statuto?
No: la rinuncia estingue il giudizio sulla norma originale, ma il Governo rimane libero di impugnare eventuali disposizioni del nuovo statuto che ritenga incostituzionali, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.
Norme collegate
- Art. 123 della Costituzione — statuto regionale, norma fondamentale sull’autonomia statutaria delle Regioni
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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