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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente della Repubblica contro il Ministro della giustizia che aveva rifiutato di dare seguito alla determinazione presidenziale di concedere la grazia a Ovidio Bompressi. La questione è quella di chi abbia il potere di concedere la grazia.

Di cosa si tratta

Il Presidente della Repubblica aveva manifestato la volontà di concedere la grazia (remissione della pena residua) a Ovidio Bompressi, condannato per l’omicidio del giornalista Walter Tobagi. Il Ministro della giustizia si era rifiutato di predisporre il relativo decreto e di controfirmarlo, sostenendo che la grazia richiedesse la sua proposta. Il Presidente ha allora sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 37 legge n. 87/1953). Oggetto: nota del Ministro della giustizia del 24 novembre 2004 con cui rifiutava di dare corso alla determinazione presidenziale di concedere la grazia a Bompressi. Parametri: artt. 87 e 89 della Costituzione (potere di grazia del Presidente della Repubblica e controfirma ministeriale).

La decisione della Corte

Dichiarazione di ammissibilità del conflitto, riservato ogni definitivo giudizio di merito. La Corte rileva che il conflitto è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo (i poteri sono identificabili) sia sotto quello oggettivo (esiste materia di conflitto sulla cui risoluzione la Corte è competente). Il giudizio proseguirà nel merito.

Il principio

La decisione di concedere o negare la grazia ex art. 87 Cost. è materia di potenziale conflitto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della giustizia, la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale: la questione di chi abbia il potere sostanziale di grazia è dunque ammissibile davanti alla Consulta.

Domande e risposte

Chi ha il potere di concedere la grazia in Italia?

L’art. 87 co. 11 Cost. prevede che il Presidente della Repubblica “concede la grazia e commuta le pene”. La questione dibattuta era se si trattasse di un potere esclusivo del Capo dello Stato o se richiedesse la proposta del Ministro della giustizia (che deve controfirmare il decreto ai sensi dell’art. 89 Cost.).

Come si è conclusa la vicenda Bompressi?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha poi stabilito che il potere di grazia è sostanzialmente presidenziale: il Presidente della Repubblica può concedere la grazia anche senza la proposta del Ministro della giustizia, il quale è tenuto a controfirmare il decreto salvo che per ragioni di evidente incostituzionalità.

Cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo costituzionale ritiene che un altro abbia invaso la sua sfera di competenza. La Corte costituzionale è l’arbitro di questi conflitti tra poteri dello Stato (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, magistratura).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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