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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Abruzzo che istituiva un registro regionale degli amministratori di condominio e riservava l’attività a chi vi era iscritto. La materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo aveva istituito con legge regionale un registro degli amministratori di condominio e di immobili, prevedendo che solo gli iscritti potessero svolgere tale attività nella regione. Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che la disciplina dell’amministrazione condominiale appartiene all’ordinamento civile, riservato allo Stato dall’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 2 co. 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), in via consequenziale tutte le restanti disposizioni. Parametri: art. 117 co. 1, 2 lett. l) e 3 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale degli artt. 2 co. 2 e 3, e 3 della legge regionale, e in via consequenziale di tutte le restanti disposizioni (art. 27 l. 87/1953). La legge regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile perché disciplina i requisiti e le condizioni per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio, che inerisce ai rapporti privatistici tra condomini.

Il principio

La disciplina dei requisiti per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio rientra nell’ordinamento civile (art. 117 co. 2 lett. l) Cost.), materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni non possono istituire registri obbligatori né condizionare l’esercizio di tale attività a requisiti regionali.

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare l’attività di amministratore di condominio?

No, secondo questa sentenza: la materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. La disciplina nazionale degli amministratori di condominio è stata poi introdotta con la legge n. 220/2012 (riforma del condominio), che ha inserito nel codice civile i requisiti per l’esercizio dell’attività.

Cosa si intende per “ordinamento civile” ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.?

L’“ordinamento civile” comprende la disciplina dei rapporti privatistici tra persone fisiche e giuridiche: contratti, diritti reali, obbligazioni, famiglia, successioni. La Corte ha da tempo affermato che questa materia è riservata allo Stato per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

Cosa sono le dichiarazioni di incostituzionalità “in via consequenziale”?

L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità alle disposizioni della stessa legge che siano necessariamente connesse con quelle direttamente annullate, anche se non espressamente impugnate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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