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La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Abruzzo che istituiva un registro regionale degli amministratori di condominio e riservava l’attività a chi vi era iscritto. La materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva istituito con legge regionale un registro degli amministratori di condominio e di immobili, prevedendo che solo gli iscritti potessero svolgere tale attività nella regione. Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che la disciplina dell’amministrazione condominiale appartiene all’ordinamento civile, riservato allo Stato dall’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 2 co. 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), in via consequenziale tutte le restanti disposizioni. Parametri: art. 117 co. 1, 2 lett. l) e 3 della Costituzione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale degli artt. 2 co. 2 e 3, e 3 della legge regionale, e in via consequenziale di tutte le restanti disposizioni (art. 27 l. 87/1953). La legge regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile perché disciplina i requisiti e le condizioni per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio, che inerisce ai rapporti privatistici tra condomini.
Il principio
La disciplina dei requisiti per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio rientra nell’ordinamento civile (art. 117 co. 2 lett. l) Cost.), materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato: le Regioni non possono istituire registri obbligatori né condizionare l’esercizio di tale attività a requisiti regionali.
Domande e risposte
Le Regioni possono disciplinare l’attività di amministratore di condominio?
No, secondo questa sentenza: la materia rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale. La disciplina nazionale degli amministratori di condominio è stata poi introdotta con la legge n. 220/2012 (riforma del condominio), che ha inserito nel codice civile i requisiti per l’esercizio dell’attività.
Cosa si intende per “ordinamento civile” ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.?
L’“ordinamento civile” comprende la disciplina dei rapporti privatistici tra persone fisiche e giuridiche: contratti, diritti reali, obbligazioni, famiglia, successioni. La Corte ha da tempo affermato che questa materia è riservata allo Stato per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
Cosa sono le dichiarazioni di incostituzionalità “in via consequenziale”?
L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità alle disposizioni della stessa legge che siano necessariamente connesse con quelle direttamente annullate, anche se non espressamente impugnate.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; lett. l) riserva allo Stato l’ordinamento civile
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