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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte respinge (in parte come inammissibili, in parte come non fondate) le questioni di più Regioni e Province autonome sul decreto-legge che aveva soppresso l’Agenzia di protezione civile e riorganizzato le competenze statali. La Corte afferma che il decreto rispettava il principio di leale collaborazione con le Regioni tramite la Conferenza Stato-Regioni.

Di cosa si tratta

Il Governo, con d.l. n. 343/2001, aveva soppresso l’Agenzia di protezione civile e riorganizzato il sistema nazionale di gestione delle emergenze. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato alcune disposizioni, lamentando una lesione delle competenze regionali e della leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

Le ricorrenti censuravano gli artt. 1, comma 1, lettere e) ed f), 4, 5 e 7 del d.l. n. 343/2001 convertito in legge n. 401/2001, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, per asserita violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali in materia di protezione civile.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibili alcune questioni e non fondate le rimanenti. Le norme sull’organizzazione statale della protezione civile non ledevano le competenze regionali, e il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soddisfaceva il principio di leale collaborazione.

Il principio

La riorganizzazione delle strutture statali di protezione civile rientra nella competenza legislativa dello Stato; il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soddisfa il principio di leale collaborazione, senza che sia necessaria un’intesa obbligatoria. Le Regioni conservano le proprie competenze operative nelle emergenze di rilievo locale.

Domande e risposte

Lo Stato può sopprimere un’agenzia governativa senza coinvolgere le Regioni?

Sì, se si tratta di un organismo statale e il coinvolgimento regionale è garantito attraverso la Conferenza Stato-Regioni. La leale collaborazione non impone una formale intesa per ogni riorganizzazione amministrativa statale.

Cosa si intende per «leale collaborazione» tra Stato e Regioni?

Il principio ricavato dagli artt. 5, 117 e 118 Cost. impone che Stato e Regioni si coordinino nelle materie di competenza concorrente o di interesse comune, attraverso sedi istituzionali come la Conferenza Stato-Regioni.

Le Regioni possono avere proprie strutture di protezione civile?

Sì. La riorganizzazione statale non incide sulle competenze regionali nelle emergenze di rilievo locale. Le Regioni mantengono le proprie attribuzioni in questo settore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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