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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate da più TAR sulla normativa relativa all’attribuzione temporanea di mansioni superiori nel pubblico impiego, perché i giudici rimettenti non avevano motivato adeguatamente la rilevanza delle questioni nei singoli procedimenti.
Di cosa si tratta
Più Tribunali amministrativi regionali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie norme che regolavano l’attribuzione temporanea di mansioni superiori nel pubblico impiego, in procedimenti di dipendenti che rivendicavano il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni svolte di fatto.
La questione di legittimità costituzionale
I rimettenti dubitavano della legittimità di diverse disposizioni — tra cui l’art. 33 del d.P.R. n. 3/1957, il d.lgs. n. 247/1993, il d.lgs. n. 546/1993 e successive modifiche — in riferimento all’art. 36 della Costituzione (proporzionalità della retribuzione), per la disciplina transitoria sull’attribuzione temporanea di mansioni superiori.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni. I giudici rimettenti avevano motivato la rilevanza in modo insufficiente o contraddittorio, non chiarendo con precisione come la pronuncia richiesta avrebbe inciso sul giudizio principale.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Non è sufficiente affermare che le ragioni che motivano un’ordinanza di rimessione valgono anche per un’altra: ogni questione richiede una motivazione autonoma e autosufficiente.
Domande e risposte
Cosa è la «rilevanza» di una questione di legittimità costituzionale?
La rilevanza è il requisito per cui la questione deve essere necessaria alla definizione del giudizio principale: se fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale, la decisione del giudice rimettente dovrebbe essere diversa da quella che adotterebbe applicando la norma impugnata.
Il dipendente pubblico ha diritto alla retribuzione per mansioni superiori?
Il principio dell’art. 36 Cost. tutela la proporzionalità della retribuzione, ma nel pubblico impiego la disciplina è soggetta a regole speciali. In questa pronuncia la Corte non ha esaminato il merito, avendo dichiarato inammissibili tutte le questioni.
Il giudice può sollevare più questioni di legittimità in una sola ordinanza?
Sì, ma deve motivare la rilevanza di ciascuna separatamente. Non è sufficiente affermare che le ragioni di una questione valgono anche per un’altra.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — proporzionalità e sufficienza della retribuzione del lavoratore
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