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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge provinciale di Trento sulla caccia che prevedevano specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli stabiliti dalla legge statale, violando i limiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano anche le Province autonome.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva disciplinato la caccia con norme più permissive rispetto alla legge statale n. 157/1992, ampliando l’elenco delle specie cacciabili e i periodi di prelievo. Un ente di protezione animali aveva impugnato i provvedimenti provinciali attuativi al TAR, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TRGA di Trento aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, della legge provinciale di Trento n. 24/1991 (come sostituito dalla l.p. n. 3/1998), in relazione alle norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano anche le Province autonome a statuto speciale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2, 4, 7 e 9 dell’art. 29 della legge provinciale, nella parte in cui prevedono specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi rispetto a quelli consentiti dall’art. 18 della legge n. 157/1992. Le Province autonome sono vincolate alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, tra cui rientra la tutela della fauna.

Il principio

Le norme della legge statale sulla protezione della fauna selvatica che fissano calendari venatori e specie cacciabili costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche per le Province autonome di Trento e Bolzano. La loro autonomia legislativa non consente di autorizzare un prelievo faunistico più ampio rispetto agli standard nazionali di tutela ambientale.

Domande e risposte

Le Province autonome possono legiferare sulla caccia in modo autonomo?

Sì, ma nei limiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. Non possono prevedere un prelievo venatorio più ampio di quello consentito dalla legge statale n. 157/1992.

Cosa sono le «norme fondamentali di riforma economico-sociale»?

Sono le disposizioni legislative statali che esprimono principi inderogabili di rilevanza costituzionale. Operano come limite anche all’autonomia legislativa delle Province autonome a statuto speciale.

La decisione vale anche per la Provincia di Bolzano?

La pronuncia riguarda direttamente la Provincia di Trento; lo stesso principio si applica per analogia alla Provincia di Bolzano, in base al medesimo Statuto speciale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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