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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma della legge finanziaria regionale pugliese che individuava specie di uccelli cacciabili oltre i limiti fissati dalla legge statale sulla protezione della fauna. La disposizione regionale violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia, nella legge di bilancio 2002, aveva inserito una norma che allargava il calendario venatorio e l’elenco delle specie cacciabili rispetto a quanto consentito dalla legge statale n. 157/1992, che recepisce le direttive comunitarie sulla protezione degli uccelli. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato questa norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso governativo censurava l’art. 38, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 7/2002, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2, della legge regionale pugliese. La norma ampliava i periodi venatori e le specie cacciabili oltre i limiti nazionali, ledendo la competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Il principio

La disciplina della caccia, nella parte in cui attiene alla protezione della fauna selvatica, è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non possono introdurre specie cacciabili diverse o periodi venatori più ampi rispetto agli standard uniformi fissati dalla legge nazionale.

Domande e risposte

Può una Regione estendere il calendario venatorio oltre i limiti statali?

No. La protezione della fauna selvatica è materia di competenza esclusiva dello Stato. Una legge regionale che amplia specie o periodi di caccia rispetto alla legge n. 157/1992 è costituzionalmente illegittima.

Qual è la legge statale di riferimento per la caccia?

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la normativa comunitaria e fissa gli standard uniformi di tutela della fauna validi su tutto il territorio nazionale.

Cosa succede agli atti adottati in base alla norma dichiarata incostituzionale?

La dichiarazione di illegittimità costituzionale travolge la norma con effetti retroattivi; gli atti amministrativi già adottati sulla base di essa possono essere annullati o disapplicati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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