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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La Regione Sardegna aveva impugnato una norma del d.l. n. 34 del 2019 che prorogava i termini dell’accordo di finanza pubblica con lo Stato, ma vi ha rinunciato dopo la conclusione dell’accordo del 7 novembre 2019; il Governo ha accettato la rinuncia.

Di cosa si tratta

Si tratta del seguito della vicenda decisa con l’ordinanza n. 121 del 2021. La Sardegna contestava una norma statale che modificava e prorogava i termini per la conclusione dell’accordo bilaterale di finanza pubblica. Anche qui la controversia si è chiusa per il sopravvenuto accordo tra Stato e Regione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato l’art. 33-ter, comma 5, lettere a) e c), del d.l. n. 34 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, terzo comma, 119 e 136 della Costituzione e agli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale, ritenendo che fossero aggravati i profili di contrasto già denunciati con il precedente ricorso.

La decisione della Corte

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della Regione — per la sopravvenuta conclusione dell’accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 — e della relativa accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando estinto il processo.

Il principio

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo: la Corte non esamina nel merito le questioni sollevate.

Domande e risposte

In che cosa differisce dalla decisione n. 121 del 2021?

Riguarda una diversa norma statale (il d.l. n. 34 del 2019) che prorogava i termini dell’accordo, ma fa parte della stessa vicenda e si chiude allo stesso modo, con l’estinzione del processo.

Che cosa è l’accordo di finanza pubblica?

È l’intesa bilaterale con cui lo Stato e una Regione a statuto speciale definiscono il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica e i relativi rapporti economici.

La Corte ha valutato se la norma fosse legittima?

No: l’estinzione del processo impedisce ogni valutazione di merito sulla legittimità costituzionale della disposizione.

Norme collegate