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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. La Regione Sardegna aveva impugnato alcune norme della legge di bilancio 2019 sui rapporti finanziari con lo Stato, ma vi ha rinunciato dopo la conclusione dell’accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019; il Governo ha accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
Lo Stato e le Regioni a statuto speciale regolano i loro rapporti economico-finanziari con appositi accordi. Quando una Regione ritiene che una legge statale leda la propria autonomia finanziaria, può impugnarla davanti alla Corte costituzionale. Se però la controversia viene risolta in altro modo — qui con un accordo — il giudizio può chiudersi senza una decisione di merito.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato l’art. 1, commi 126 e 875, e la Tabella 8 della legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019), oltre a una norma del d.l. n. 135 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 119 e 136 della Costituzione e agli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale, lamentando un concorso alla finanza pubblica imposto unilateralmente.
La decisione della Corte
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della Regione Sardegna — motivata dalla sopravvenuta conclusione dell’accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 — e della relativa accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.
Il principio
La rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo costituzionale, senza alcun esame nel merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Che cosa significa «processo estinto»?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito: la Corte non si pronuncia sul fatto se la norma sia o meno legittima, perché la lite è venuta meno.
Perché la Sardegna ha rinunciato?
Perché era stato concluso l’accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019, che ha definito i rapporti economici con lo Stato e gli stanziamenti di risorse, facendo venir meno l’interesse al ricorso.
Le norme impugnate restano in vigore?
L’estinzione del processo non incide sulle norme: la Corte non le ha dichiarate illegittime, quindi continuano a produrre i loro effetti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato dalla Regione per la lesione dell’autonomia finanziaria (coordinamento della finanza pubblica)
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, al centro della controversia sul concorso alla finanza pubblica
- Art. 136 della Costituzione — efficacia delle decisioni della Corte costituzionale, anch’esso invocato nel ricorso