Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale non decide nel merito: poiché la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha riformato in modo profondo il processo penale senza l’imputato (abolendo la contumacia), dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna perché valuti di nuovo la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.
Di cosa si tratta
Un imputato giudicato in contumacia era stato condannato senza aver avuto conoscenza del procedimento. La Corte d’appello di Bologna riteneva che le regole sulla restituzione nel termine non permettessero a chi non aveva mai saputo del processo di recuperare pienamente le proprie facoltà difensive in appello e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179, 603 e 604 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Giudice rimettente: la Corte d’appello di Bologna.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo l’ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha soppresso il processo in contumacia, riscritto la disciplina dell’assenza e introdotto nuovi rimedi restitutori: tre delle cinque norme censurate sono state modificate, mutando radicalmente il quadro di riferimento.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una riforma legislativa che incide sulle norme censurate (ius superveniens), spetta al giudice rimettente rivalutare la rilevanza della questione: la Corte restituisce gli atti senza pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa «restituzione degli atti»?
Significa che la Corte non decide se la norma sia o meno legittima, ma rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione affinché verifichi se essa sia ancora rilevante alla luce delle nuove norme.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché nel frattempo la legge n. 67 del 2014 aveva riformato il processo penale senza l’imputato, modificando proprio le disposizioni impugnate: il presupposto normativo era cambiato.
La contumacia esiste ancora dopo questa pronuncia?
No: la legge n. 67 del 2014, richiamata dalla Corte, ha soppresso l’istituto del processo in contumacia, sostituendolo con la disciplina del processo in assenza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Invocato per l’irragionevole trattamento delle posizioni difensive dell’imputato inconsapevole.
- Art. 24 della Costituzione — Invocato a tutela del diritto di difesa dell’imputato restituito nel termine.
- Art. 111 della Costituzione — Invocato per il giusto processo e l’informazione sull’accusa.
- Art. 117 della Costituzione — Invocato, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU sul diritto a un nuovo giudizio per il contumace inconsapevole.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.