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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, che vietava in zona agricola gli impianti a biomasse non alimentati per almeno il 40% da «filiera corta» (entro 70 km). In via consequenziale è caduto anche il comma 5.

Di cosa si tratta

La norma pugliese poneva limiti localizzativi agli impianti di energia da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, prescrivendo una quota minima di approvvigionamento da filiera corta. La Corte aveva già, con la sentenza n. 119 del 2010, dichiarato illegittimi gli altri divieti dello stesso art. 2.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Puglia aveva sollevato la questione sull’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., ritenendo lesa la competenza statale: le Regioni non possono fissare criteri localizzativi degli impianti in assenza delle linee guida statali approvate in Conferenza unificata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 31 del 2008 e, in via consequenziale, anche del comma 5 del medesimo articolo.

Il principio

Il legislatore regionale non può individuare autonomamente criteri per il corretto inserimento territoriale degli impianti da fonti rinnovabili in assenza delle linee guida nazionali; ciò viola il riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost.

Domande e risposte

Che cosa vietava la norma pugliese?

La realizzazione in zona agricola di impianti a biomasse, salvo che fossero alimentati per almeno il 40% da biomasse di «filiera corta», ottenute entro 70 km dall’impianto.

Perché è stata dichiarata illegittima?

Perché la Regione non può fissare da sola criteri localizzativi degli impianti rinnovabili senza le linee guida statali, come già affermato dalla sentenza n. 119 del 2010.

Che cosa significa l’annullamento «in via consequenziale»?

La Corte estende l’illegittimità a una norma collegata (qui il comma 5) la cui sopravvivenza sarebbe priva di senso una volta caduta la disposizione principale.

Norme collegate

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