Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di numerose norme del codice del commercio della Regione Toscana (leggi reg. n. 52 del 2012 e n. 13 del 2013) che imponevano procedure aggravate e requisiti gravosi per medie e grandi strutture di vendita. Tali vincoli violavano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

La Toscana, adeguando il proprio codice del commercio, aveva introdotto autorizzazioni del SUAP, procedimenti complessi e numerosi requisiti obbligatori (anche ambientali) per l’apertura e l’ampliamento delle strutture di vendita. Lo Stato riteneva che tali misure ostacolassero in modo sproporzionato l’ingresso di nuovi operatori sul mercato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerosi articoli delle leggi reg. Toscana n. 52 del 2012 e n. 13 del 2013, in riferimento all’art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica) e all’art. 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m), Cost. (tutela della concorrenza, ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge reg. n. 52 del 2012 e degli artt. 2, 5, comma 2, 6, 16 e 18 della legge reg. n. 13 del 2013, oltre all’art. 12 della legge reg. n. 52 del 2012 nella parte indicata. Ha dichiarato estinto il processo sugli artt. 39 e 41 (per rinuncia) e inammissibili altre questioni residue.

Il principio

Le Regioni non possono, nell’esercizio della competenza in materia di commercio, introdurre procedure autorizzatorie aggravate e requisiti sproporzionati che ostacolino l’ingresso di nuovi operatori: ciò invade la competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

Domande e risposte

Che cosa aveva previsto la Regione Toscana?

Autorizzazioni del SUAP, procedimenti complessi e numerosi requisiti obbligatori per l’apertura e l’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita.

Perché queste norme sono state annullate?

Perché imponevano vincoli sproporzionati che ostacolavano la concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La Corte ha annullato tutte le norme impugnate?

No: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili e su altre (artt. 39 e 41) il processo è stato dichiarato estinto per rinuncia accettata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.