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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), che fissava il canone di locazione al triplo della rendita catastale in caso di registrazione tardiva. La norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 50 del 2014, perciò le questioni erano ormai prive di oggetto.
Di cosa si tratta
La disposizione censurata stabiliva che, in caso di registrazione tardiva del contratto di locazione, il canone annuo fosse ridotto per legge al triplo della rendita catastale, con un meccanismo «premiale» per il conduttore pensato per far emergere le locazioni «in nero». Due tribunali, investiti di cause su sfratti e morosità, ne sospettavano l’illegittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli, sezione di Casoria, e il Tribunale ordinario di Tivoli avevano sollevato la questione sull’art. 3, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega) e, il giudice di Tivoli, anche all’art. 3 Cost. per violazione del principio di ragionevolezza.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: con la sentenza n. 50 del 2014, successiva alle ordinanze di rimessione, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011. Le questioni erano dunque rimaste prive di oggetto.
Il principio
Quando la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da una precedente pronuncia, le ulteriori questioni che la riguardano vanno dichiarate manifestamente inammissibili perché prive di oggetto.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma sul canone in caso di registrazione tardiva?
Riduceva per legge il canone annuo al triplo della rendita catastale a partire dalla registrazione, come misura per scoraggiare le locazioni non registrate.
Perché la Corte non è entrata nel merito?
Perché la stessa disposizione era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 50 del 2014: le nuove questioni erano ormai prive di oggetto.
Che cosa significa «manifesta inammissibilità per difetto di oggetto»?
Significa che non c’è più nulla su cui decidere, perché la norma contestata è già stata rimossa dall’ordinamento da una precedente sentenza.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro dell’eccesso di delega legislativa, su cui si fondava la questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza invocato dal giudice di Tivoli
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