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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, che escludeva il parere previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 per alcune varianti urbanistiche. La norma violava i principi statali in materia di governo del territorio e tutela dalla sismicità.

Di cosa si tratta

La disposizione abruzzese riteneva non necessario, per le varianti urbanistiche che non aumentano densità o non modificano la tipologia edilizia, il parere tecnico previsto dal Testo unico dell’edilizia quando già acquisito in sede di pianificazione generale, riducendo così le verifiche sulla compatibilità sismica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 10 della legge reg. Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., per contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013.

Il principio

Nella materia concorrente del governo del territorio, e in particolare nella tutela dal rischio sismico, la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali: non può sopprimere i pareri tecnici imposti dalla legge dello Stato a garanzia della sicurezza.

Domande e risposte

Quale parere veniva eliminato dalla norma abruzzese?

Il parere tecnico sulla compatibilità sismica previsto dall’art. 89 del Testo unico dell’edilizia per alcune varianti urbanistiche.

Perché la Corte l’ha annullata?

Perché la Regione, nella materia concorrente del governo del territorio, non può derogare ai principi fondamentali statali posti a tutela dalla sismicità.

La sicurezza sismica è competenza regionale o statale?

I principi fondamentali in materia spettano allo Stato; la Regione può intervenire solo nel rispetto di tali principi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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