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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sulla norma siciliana che vietava di erogare trattamenti di previdenza integrativi o sostitutivi in assenza di una legge che ne definisse presupposti e copertura. Letta in chiave sistematica, la norma non sopprime i diritti già maturati.
Di cosa si tratta
Un dipendente di un Consorzio per l’Area di sviluppo industriale (ASI) di Gela percepiva una pensione erogata in via sostitutiva dal Consorzio. Una legge regionale di assestamento del bilancio ha introdotto il divieto di erogare trattamenti previdenziali integrativi o sostitutivi in mancanza di una espressa previsione legislativa che ne definisse ambito, presupposti, entità e copertura. Il pensionato, disabile grave, temeva la perdita definitiva del proprio trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 21 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, ritenendo che la norma sopprimesse in modo immediato e irragionevole un “diritto quesito”.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le censure. Il presupposto interpretativo del rimettente — secondo cui la norma interromperebbe l’erogazione delle pensioni già maturate — è erroneo: il divieto opera soltanto in assenza di un fondamento normativo, mentre per i Consorzi ASI tale fondamento esiste, sicché i diritti previdenziali già sorti non sono soppressi.
Il principio
Una disposizione che subordina nuovi trattamenti previdenziali a una espressa base legislativa va letta in chiave sistematica: non equivale all’eliminazione integrale di pensioni già legittimamente attribuite. Permane la necessità, già affermata dal legislatore, di garantire un’adeguata copertura finanziaria.
Domande e risposte
Qual era il timore del giudice rimettente?
Che la norma regionale interrompesse con effetto immediato l’erogazione delle pensioni sostitutive già maturate, sopprimendo in modo irragionevole un diritto già sorto.
Perché la questione è stata ritenuta non fondata?
Perché il presupposto interpretativo era errato: il divieto opera solo quando manca un fondamento normativo, che per i Consorzi ASI invece sussiste; i diritti già maturati non vengono cancellati.
La Corte ha distinto questa ipotesi dalla soppressione di pensioni già attribuite?
Sì: ha richiamato la propria giurisprudenza che distingue la modifica ragionevole di situazioni fondate su leggi anteriori dall’eliminazione integrale di una pensione legittimamente attribuita, qui non ravvisabile.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — da cui, insieme all’art. 38, la Corte trae il principio di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale.
- Art. 38 della Costituzione — tutela il diritto a un trattamento previdenziale adeguato alle esigenze di vita.
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