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La Corte costituzionale dichiara illegittimo il criterio che radicava la competenza della commissione tributaria provinciale nella circoscrizione del concessionario della riscossione anziché in quella dell’ente locale impositore. Costringere il contribuente a difendersi in una sede lontana viola il diritto di agire in giudizio.
Di cosa si tratta
Quando un Comune affida l’accertamento e la riscossione di un tributo locale (come l’ICI) a un concessionario con sede in una provincia diversa e distante, secondo la norma censurata il ricorso doveva essere presentato davanti alla commissione tributaria del luogo dove ha sede il concessionario. Il contribuente poteva così trovarsi a dover agire in un foro molto lontano da dove si trova l’immobile e da dove ha sede l’ente che ha imposto il tributo.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato la questione sull’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissava la competenza in base alla sede del concessionario del servizio di riscossione anche quando questa ricade in una circoscrizione diversa da quella dell’ente locale concedente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la censura relativa all’art. 97 Cost. (parametro ritenuto inconferente, perché il buon andamento riguarda l’organizzazione degli uffici e non l’esercizio della funzione giurisdizionale) e ha invece accolto quella relativa all’art. 24 Cost., dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma sia nel testo anteriore sia in quello sostituito dal d.lgs. n. 156 del 2015: competente è la commissione nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente, non il concessionario.
Il principio
Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare la competenza, ma non può imporre al cittadino oneri tali da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa. Far dipendere il foro dalla sede di un concessionario scelto liberamente dall’ente locale, senza limiti geografici, costituisce un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 44 del 2016?
Ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., il criterio che attribuiva la competenza tributaria alla commissione del luogo di sede del concessionario della riscossione, anziché a quella del luogo di sede dell’ente locale impositore.
Perché il criterio è stato ritenuto lesivo del diritto di difesa?
Perché l’ente locale poteva affidare il servizio a un concessionario distante, costringendo il contribuente a un trasferimento gravoso, talvolta sproporzionato rispetto al valore della lite, fino al punto di indurlo a rinunciare a impugnare l’atto.
Davanti a quale commissione tributaria va ora proposto il ricorso?
Davanti alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore (oggi ente impositore), non quella del concessionario o agente della riscossione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — è il parametro su cui si fonda l’accoglimento: tutela il diritto di agire in giudizio.
- Art. 97 della Costituzione — invocato dal rimettente ma ritenuto inconferente rispetto alla funzione giurisdizionale.
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