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Con l’ordinanza n. 46 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge fallimentare sollevate dal Tribunale di Vicenza: cambiare il nome dell’istituto del «fallimento» per ragioni di dignità della persona è scelta riservata al legislatore.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Vicenza riteneva che la stessa parola «fallimento» e la disciplina del regio decreto del 1942 fossero lesive della dignità della persona del fallito e chiedeva alla Corte una pronuncia che ne mutasse il nome (ad esempio in «insolvenza» o «liquidazione giudiziale»).
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni avevano per oggetto gli artt. 1, primo comma, 5, primo comma, e 147, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni: la prima per il carattere meramente virtuale della rilevanza e per l’ancipite petitum; la seconda per inadeguata motivazione sulla rilevanza e per il carattere creativo della pronuncia additiva richiesta. Il mutamento del nomen iuris dell’istituto rientra nelle scelte riservate al legislatore.
Il principio
Per quanto apprezzabile l’esigenza di tutelare la dignità della persona, la sostituzione della denominazione di un istituto giuridico è materia di politica legislativa, riservata al Parlamento e non al giudice delle leggi; la Corte richiama in proposito gli stessi progetti di riforma allora in discussione.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il Tribunale di Vicenza?
Di dichiarare illegittime le norme della legge fallimentare nella parte in cui usano il termine «fallimento», ritenuto lesivo della dignità della persona, per ottenerne il mutamento di denominazione.
Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?
Per il carattere virtuale della rilevanza, l’ambiguità del petitum e perché la pronuncia richiesta era creativa: cambiare il nome dell’istituto spetta al legislatore.
Il legislatore è poi intervenuto sul punto?
La Corte segnala che era già in elaborazione una delega per la riforma della crisi d’impresa che prevedeva la sostituzione del termine «fallimento» con espressioni come «liquidazione giudiziale».
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — invocato a tutela della dignità della persona del debitore.
- Art. 3 della Costituzione — evocato sotto il profilo dell’eguaglianza e della pari dignità sociale.
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