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Con l’ordinanza n. 47 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sulla legge Gelmini nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari dei docenti universitari: il rimettente ha individuato in modo inesatto la norma da censurare.
Di cosa si tratta
Nel passaggio dal vecchio Collegio di disciplina presso il CUN ai nuovi organi disciplinari istituiti presso i singoli atenei, mancava una norma transitoria. Un docente sottoposto a procedimento disciplinare lamentava l’incertezza sui tempi e sull’organo competente in quel periodo intermedio.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Umbria ha sollevato la questione sull’art. 10 della legge n. 240 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della Carta di Nizza), nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria tra la soppressione del vecchio organo e la costituzione dei nuovi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza e per inesatta individuazione della disposizione da scrutinare: il petitum (riattivare il Collegio presso il CUN) era estraneo all’oggetto del giudizio a quo e contraddittorio, mentre la garanzia dei tempi del procedimento dipendeva dalla disciplina della sospensione del termine (comma 5 dell’art. 10), non dalla lamentata assenza di norma transitoria.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve individuare con esattezza la disposizione che effettivamente governa la fattispecie. Indirizzare la censura verso una norma diversa da quella realmente rilevante — qui la disciplina della sospensione del termine di estinzione del procedimento — rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Qual era il problema sollevato dal TAR Umbria?
La mancanza di una disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari dei docenti universitari nel periodo tra la soppressione del Collegio presso il CUN e l’istituzione dei nuovi organi di ateneo.
Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?
Perché il petitum del rimettente era estraneo e contraddittorio rispetto al giudizio principale e perché la norma davvero rilevante era quella sulla sospensione del termine, non l’assenza di disciplina transitoria.
Cosa insegna questa pronuncia sull’impostazione delle questioni?
Che individuare in modo inesatto la disposizione da sottoporre a scrutinio costituisce un autonomo motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — evocato sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina dei procedimenti disciplinari.
- Art. 111 della Costituzione — invocato per la garanzia del giusto procedimento e dei tempi ragionevoli.
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