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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge regionale pugliese n. 18/2002 sul trasporto pubblico locale, che prevedeva interventi sostitutivi della Giunta regionale nei confronti degli enti locali inadempienti: conforme a Costituzione se la norma soddisfa i requisiti della sentenza n. 43/2004.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato la disposizione della legge regionale pugliese sul trasporto pubblico locale che, in caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite dalla stessa legge, consentiva alla Giunta regionale di disporre, previa diffida e dopo sessanta giorni, interventi sostitutivi. La questione riguardava i limiti del potere sostitutivo regionale dopo il Titolo V.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 24 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 era censurato in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lett. p), e 120, secondo comma, della Costituzione. Il ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Richiamando la sentenza n. 43/2004 e la coeva sentenza n. 71/2004, la Corte dichiara la questione non fondata. L’art. 24 della legge pugliese prevede il potere sostitutivo per ipotesi specifiche di inadempimento, individua come organo competente la Giunta regionale, prescrive una previa diffida e un termine di sessanta giorni, garantendo così la collaborazione con l’ente locale. I requisiti costituzionali sono soddisfatti.
Il principio
Una legge regionale che preveda il potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali nel settore del trasporto pubblico locale è costituzionalmente legittima se: individua l’organo sostitutivo (Giunta regionale); circoscrive i casi di intervento (mancato o irregolare esercizio delle funzioni); prevede una previa diffida e un termine per adempiere, assicurando la leale collaborazione.
Domande e risposte
Cosa è cambiato nelle Regioni in materia di potere sostitutivo dopo la riforma del Titolo V?
Con la legge cost. n. 3/2001, il nuovo art. 120, secondo comma, Cost. ha previsto il potere sostitutivo straordinario del Governo. Ma la Corte ha chiarito (sent. n. 43/2004) che ciò non esclude i poteri sostitutivi ordinari delle Regioni nelle proprie materie, purché siano disciplinati con le garanzie necessarie.
Cosa prevede la procedura dell’art. 24 della legge pugliese?
L’ente locale inadempiente riceve una diffida immediata. Decorsi sessanta giorni, se l’inadempimento persiste, la Giunta regionale adotta con propri provvedimenti specifici interventi in sostituzione dell’ente. L’anticipazione della diffida e il termine danno all’ente la possibilità di regolarizzarsi.
La norma pugliese è compatibile con l’autonomia degli enti locali garantita dall’art. 114 Cost.?
Sì, secondo la Corte. Il potere sostitutivo disciplinato nel rispetto dei requisiti costituzionali non lede l’autonomia degli enti locali riconosciuta dall’art. 114 Cost., trattandosi di un meccanismo finalizzato a garantire l’effettivo esercizio di funzioni obbligatorie.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — autonomia degli enti territoriali
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative
- Art. 120 della Costituzione — potere sostitutivo del Governo
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