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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge regionale pugliese n. 15/2002 sulla formazione professionale, che prevedeva un potere sostitutivo della Regione nei confronti delle Province inadempienti: tale potere è conforme agli artt. 114, 117 e 120 Cost. purché rispetti i requisiti individuati dalla sentenza n. 43/2004.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato la disposizione della legge regionale pugliese sulla riforma della formazione professionale che prevedeva, in caso di inadempimento delle Province, l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione con le modalità previste da un’altra legge regionale. La questione riguardava i limiti costituzionali del potere sostitutivo regionale dopo la riforma del Titolo V.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 15 della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15 era censurato in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lett. p), e 120, secondo comma, della Costituzione. Il ricorrente era il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Richiamando la sentenza n. 43/2004, la Corte dichiara la questione non fondata. La norma regionale impugnata non prevede un potere sostitutivo generale e indeterminato, ma lo collega all’inadempimento di specifici obblighi delle Province e rimanda a procedure già disciplinate da altra legge regionale. In quanto tale, il potere sostitutivo è conforme alla Costituzione: la legge regionale può prevedere poteri sostitutivi nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei requisiti costituzionali.
Il principio
Il potere sostitutivo della Regione nei confronti delle Province è costituzionalmente legittimo nelle materie di competenza regionale, a condizione che la legge ne individui con precisione presupposti, procedure e organi competenti. La riserva alla legge statale prevista dall’art. 120, secondo comma, Cost. riguarda il potere sostitutivo straordinario del Governo, non quello ordinario delle Regioni nelle proprie materie.
Domande e risposte
Le Regioni possono istituire poteri sostitutivi nei confronti delle Province?
Sì, nelle materie di propria competenza legislativa. La Corte ha chiarito che l’art. 120, secondo comma, Cost. disciplina il potere sostitutivo straordinario del Governo, e non esaurisce la categoria dei poteri sostitutivi ammissibili nell’ordinamento costituzionale.
Qual è la differenza tra potere sostitutivo “ordinario” e “straordinario”?
Il potere sostitutivo straordinario del Governo (art. 120 Cost.) è azionabile per ragioni di tutela dell’unità giuridica o economica, di sicurezza nazionale e simili. Il potere sostitutivo ordinario delle Regioni è uno strumento di garanzia del buon funzionamento del sistema amministrativo nelle materie di competenza regionale.
Perché in questo caso la questione è non fondata, a differenza del caso n. 69/2004?
Perché l’art. 15 della legge pugliese n. 15/2002 rinvia a procedure già determinate da altra legge regionale (art. 14 della l.r. n. 22/2000), laddove la norma dichiarata illegittima nella sent. 69/2004 era del tutto generica e non individuava né organo né procedura.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — autonomia degli enti territoriali
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative
- Art. 120 della Costituzione — potere sostitutivo del Governo
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