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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Verona perché rivaluti la questione di legittimità costituzionale sulle norme del Testo unico spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) relative alla competenza del giudice dell’esecuzione in tema di rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, alla luce di sopravvenienze normative.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme (artt. 235-239 d.lgs. n. 113/2002 e relative disposizioni nel d.P.R. n. 115/2002) che attribuivano al giudice dell’esecuzione — e non più al magistrato di sorveglianza — la competenza su rateizzazione e conversione di pene pecuniarie.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 235-239 e 299 d.lgs. n. 113/2002 (come riprodotti nel d.P.R. n. 115/2002) e art. 7 l. n. 50/1999, in riferimento agli artt. 76, 97 primo comma e 111 secondo comma della Costituzione. Giudice rimettente: GIP Tribunale di Verona.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti al giudice a quo. Successivamente all’ordinanza di rimessione erano intervenute modifiche normative rilevanti che il rimettente avrebbe dovuto valutare ai fini della persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

Il principio

Quando sopravvengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento della questione di legittimità costituzionale sollevata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la questione.

Domande e risposte

Cosa significa «restituzione degli atti»?

La Corte non decide nel merito ma rinvia la questione al giudice rimettente, che deve rivalutare se la norma oggetto del dubbio è ancora vigente e se la questione rimane rilevante alla luce delle nuove disposizioni.

Chi è competente per la rateizzazione delle pene pecuniarie?

Prima del d.lgs. n. 113/2002 era il magistrato di sorveglianza; con la riforma il legislatore ha attribuito tale competenza al giudice dell’esecuzione, scelta costituzionalmente contestata dal rimettente.

Quali sono i parametri costituzionali invocati?

Art. 76 Cost. (rispetto della delega legislativa), art. 97 Cost. (buon andamento della p.a.) e art. 111 Cost. (giusto processo).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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