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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per chi è imputato di reati tributari (art. 91 d.P.R. n. 115/2002), e manifestamente infondata quella sul potere del giudice di decidere sull’ammissione prima di acquisire le informazioni richieste (art. 96 stesso decreto).
Di cosa si tratta
Il GIP di Brescia e la Corte d’appello di Torino avevano contestato l’art. 91 d.P.R. n. 115/2002, che esclude il patrocinio a spese dello Stato per gli imputati di reati di evasione fiscale. Un secondo profilo riguardava la facoltà del giudice di provvedere sull’istanza di ammissione anche prima di ottenere le informazioni patrimoniali richieste alla Guardia di finanza (art. 96).
La questione di legittimità costituzionale
Art. 91 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 115/2002 (esclusione patrocinio per reati tributari), in riferimento agli artt. 3, 24 terzo comma e 27 secondo comma Cost.; art. 96 comma 4 stesso decreto, in riferimento all’art. 97 Cost. Giudici rimettenti: GIP Brescia e Corte d’appello di Torino.
La decisione della Corte
1) Manifesta inammissibilità sull’art. 91: i giudici rimettenti non avevano verificato se i loro procedimenti riguardassero effettivamente reati tributari nel senso della norma. 2) Manifesta infondatezza sull’art. 96: la facoltà del giudice di decidere prima delle informazioni non lede il buon andamento della p.a., essendo una disciplina processuale ragionevole.
Il principio
Il difetto di verifica della rilevanza concreta della questione — ossia dell’effettivo rientrare del caso nei reati tributari elencati — rende inammissibile l’incidente; le regole procedurali sul patrocinio gratuito godono di ampia discrezionalità legislativa.
Domande e risposte
Chi non può accedere al patrocinio a spese dello Stato?
L’art. 91 d.P.R. n. 115/2002 esclude l’accesso al gratuito patrocinio per indagati, imputati o condannati per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
La Corte ha giudicato l’esclusione incostituzionale?
No: la questione è stata dichiarata inammissibile per vizi procedurali; il merito non è stato esaminato.
Il giudice può decidere sull’ammissione senza aspettare le informazioni?
Sì. L’art. 96 comma 4 consente al giudice di provvedere anche prima di ricevere le informazioni patrimoniali richieste, e la Corte ha ritenuto ciò non lesivo dell’art. 97 Cost.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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