Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche). La norma non viola l’art. 3 Cost. sul piano della ragionevolezza né l’art. 10 Cost. sul recepimento di obblighi internazionali.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Milano aveva dubitato della legittimità dell’art. 316-ter c.p. (introdotto dalla l. n. 300/2000 di ratifica di Convenzioni internazionali contro la corruzione), che punisce chi ottiene indebitamente contributi o finanziamenti pubblici mediante dichiarazioni false o omissione di informazioni, con soglia minima di rilevanza penale al di sotto della quale si applica solo sanzione amministrativa.

La questione di legittimità costituzionale

Art. 316-ter del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Milano.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La previsione di una soglia al di sotto della quale si applica solo sanzione amministrativa rientra nella discrezionalità legislativa in materia penale; l’art. 10 Cost. obbliga al rispetto del diritto internazionale consuetudinario, non delle convenzioni pattizie, che richiedono ratifica legislativa.

Il principio

Il legislatore ha ampia discrezionalità nella determinazione delle soglie di rilevanza penale; la differenziazione tra illecito penale e amministrativo non è irragionevole se ancorata a criteri obiettivi come l’entità del danno patrimoniale allo Stato.

Domande e risposte

Quando si applica solo la sanzione amministrativa?

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore alla soglia indicata nell’art. 316-ter c.p.; in tal caso non scatta la pena della reclusione ma la sanzione amministrativa pecuniaria.

L’art. 316-ter si applica anche ai contributi regionali o europei?

Sì: la norma colpisce le erogazioni provenienti dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità europee, indipendentemente dalla denominazione del beneficio.

Cosa tutela l’art. 10 Cost. in questo contesto?

L’art. 10 Cost. adegua l’ordinamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (consuetudinarie), non alle convenzioni internazionali ratificate con legge ordinaria: queste ultime non hanno rango costituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.