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Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d’Aosta avevano impugnato gli artt. 30 e 34, comma 1, del d.l. n. 223/2006 (decreto Bersani), che modificavano le regole del patto di stabilità interno per le Regioni. La Corte dichiara non fondate le questioni sulle due norme, confermando che la disciplina rientra nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica, e contestualmente estingue parte dei giudizi per rinuncia.
Di cosa si tratta
Il decreto Bersani (d.l. n. 223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006) ha riscritto con l’art. 30 le regole del patto di stabilità interno per le Regioni, sostituendo l’art. 1, comma 204, della legge finanziaria 2006. L’art. 34, comma 1, introduceva ulteriori vincoli alla spesa regionale. Le Regioni lamentavano la violazione dell’autonomia finanziaria garantita dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. e — per la Valle d’Aosta — anche delle norme dello statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d’Aosta hanno impugnato gli artt. 30 e 34, comma 1, del d.l. n. 223/2006 convertito in legge, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione (e per la Valle d’Aosta anche agli artt. 116 Cost. e alle disposizioni dello statuto speciale).
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara estinto il giudizio sulla questione della Valle d’Aosta per rinuncia accettata dalla controparte; 2) dichiara cessata la materia del contendere su alcune disposizioni dell’art. 30 per la Regione Veneto; 3) dichiara non fondate le questioni sull’art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266/2005 come sostituito dall’art. 30 d.l. n. 223/2006, sollevate da Veneto e Toscana; 4) dichiara non fondata la questione sull’art. 34, comma 1, d.l. n. 223/2006 sollevata dal Veneto. La disciplina del patto di stabilità interno rientra nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Il principio
Lo Stato ha competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica: può quindi imporre alle Regioni — anche a statuto ordinario — vincoli al saldo finanziario nell’ambito del patto di stabilità interno, purché tali vincoli lascino alle Regioni un margine di scelta sulle modalità di conseguimento degli obiettivi e non comprimano in modo irragionevole l’autonomia finanziaria regionale.
Domande e risposte
Che cos’è il patto di stabilità interno e a cosa serve?
Il patto di stabilità interno è il complesso di regole che lo Stato impone alle Regioni e agli enti locali per contribuire al rispetto dei vincoli europei di bilancio (Patto di stabilità europeo). Fissa obiettivi annuali di saldo finanziario che gli enti devono rispettare, limitando la spesa o imponendo determinate modalità di finanziamento.
Perché le Regioni ritenevano le norme incostituzionali?
Le Regioni sostenevano che la disciplina statale comprimesse in modo eccessivo la loro autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) e violasse il riparto di competenze legislative (art. 117 Cost.), entrando nel merito delle scelte di bilancio regionali anziché limitarsi a fissare principi di coordinamento.
Perché la Corte ha confermato la legittimità delle norme?
Perché il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente in cui lo Stato può fissare principi fondamentali vincolanti. La disciplina del patto di stabilità interno, pur incidendo sull’autonomia regionale, è funzionale al rispetto degli impegni europei e lascia alle Regioni spazi di scelta sufficienti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, compreso il coordinamento della finanza pubblica
- Art. 118 della Costituzione — principi di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di entrate e spese di Regioni ed enti locali
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