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Il Tribunale di Bolzano impugnava le norme sull’esdebitazione del fallito (art. 142 l. fall. come riformato nel 2006), lamentando l’irrazionale limitazione ai fallimenti chiusi dopo l’entrata in vigore della riforma. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: il rimettente stesso riconosceva che le norme censurate non si applicavano ai fallimenti chiusi anteriormente alla riforma, quindi non erano applicabili nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
L’esdebitazione è l’istituto introdotto dalla riforma fallimentare del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) che consente al debitore persona fisica, dopo la chiusura del fallimento, di ottenere la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, a determinate condizioni di meritevolezza. La riforma si applica solo ai fallimenti chiusi dopo la sua entrata in vigore, escludendo i fallimenti già chiusi in precedenza. Il Tribunale di Bolzano era chiamato a decidere su domande di esdebitazione presentate da imprenditori il cui fallimento era già stato chiuso prima della riforma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 13, della legge n. 80/2005 e dell’art. 142 del r.d. n. 267/1942 come sostituito dall’art. 128 del d.lgs. n. 5/2006, nella parte in cui introduceva l’esdebitazione e ne limitava l’applicazione ai fallimenti chiusi dopo l’entrata in vigore della legge.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Lo stesso rimettente riconosceva espressamente che le norme censurate non si applicavano ai fallimenti chiusi prima della riforma, e che i casi oggetto del giudizio principale rientravano proprio in questa categoria. Non risultando applicabili nel giudizio a quo le norme impugnate, la questione è manifestamente inammissibile secondo costante giurisprudenza costituzionale.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente stesso riconosce che la norma censurata non si applica — per ragioni di diritto intertemporale — alla fattispecie oggetto del giudizio principale.
Domande e risposte
Che cos’è l’esdebitazione e a chi si applica?
L’esdebitazione è il beneficio che consente al fallito persona fisica «meritevole» di essere liberato dai debiti residui non pagati dopo la chiusura del fallimento. Introdotta dalla riforma del 2006, si applica solo se il fallimento si chiude dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006.
Qual era la disparità denunciata dal Tribunale di Bolzano?
Il rimettente lamentava che il beneficio fosse riservato solo ai fallimenti chiusi dopo la riforma, escludendo irragionevolmente gli imprenditori il cui fallimento era stato chiuso in precedenza e che si trovavano comunque nella stessa situazione di impossibilità di pagare i debiti residui.
Perché la Corte non ha potuto esaminare il merito?
Perché le norme che avrebbero dovuto essere dichiarate incostituzionali erano, per ammissione dello stesso rimettente, inapplicabili ai casi concreti oggetto del giudizio. Se una norma non si applica al caso di specie, la questione della sua costituzionalità è irrilevante e quindi inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato per la disparità di trattamento tra falliti ante e post riforma
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