Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Le Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia-Romagna avevano impugnato l’art. 24 della legge finanziaria 2002 (l. n. 448/2001) sul patto di stabilità interno per province e comuni. La Corte dichiara cessata la materia del contendere su alcune disposizioni, e non fondate le questioni sulle restanti: i limiti alle spese correnti degli enti locali rispettano il riparto di competenze costituzionale.
Di cosa si tratta
L’art. 24 della legge finanziaria 2002 (l. 28 dicembre 2001, n. 448) disciplinava il patto di stabilità interno per province e comuni: poneva un tetto alle spese correnti degli enti locali ragguagliato agli impegni assunti nell’anno 2000 con un aumento fino al 6%; prevedeva meccanismi di decurtazione dei trasferimenti erariali in caso di superamento; regolava l’acquisto di beni e servizi e i contratti di servizio pubblico locale.
La questione di legittimità costituzionale
Le tre Regioni ricorrenti hanno censurato, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, i commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 13 dell’art. 24 della legge n. 448/2001. I motivi principali riguardavano la violazione dell’autonomia finanziaria regionale e locale, l’invasione di competenze concorrenti o esclusive delle Regioni, e la mancata previsione di meccanismi di raccordo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto al comma 9, periodi dal secondo al quarto, dell’art. 24, poiché nel frattempo la norma era stata modificata. Dichiara non fondate le questioni relative ai commi 2, 3, 4 (tetto alle spese correnti e sua estensione ai pagamenti), ai commi 6, 7, 8 (acquisto beni e servizi mediante convenzioni Consip e contratti di servizio) e al comma 13: queste disposizioni, pur incidendo sull’autonomia locale, rispettano il riparto costituzionale delle competenze.
Il principio
Il legislatore statale può porre limiti alla spesa degli enti locali nell’ambito del patto di stabilità interno senza che ciò configuri una violazione dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 della Costituzione, purché le misure siano connesse al coordinamento della finanza pubblica e non escludano la possibilità per gli enti di reperire autonomamente risorse aggiuntive.
Domande e risposte
Che cos’è il patto di stabilità interno e perché le Regioni lo contestavano?
Il patto di stabilità interno è lo strumento con cui lo Stato raccorda i bilanci degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, imponendo tetti di spesa o obiettivi di saldo. Le Regioni lo contestavano perché ritenevano che le limitazioni alle spese correnti degli enti locali invadessero la loro sfera di competenza concorrente sul coordinamento della finanza pubblica e l’autonomia finanziaria degli enti locali garantita dall’art. 119 Cost.
Perché la Corte ha ritenuto non fondate le questioni sui commi relativi ai tetti di spesa?
La Corte ha ribadito che il coordinamento della finanza pubblica è materia di competenza concorrente: il legislatore statale può fissare principi fondamentali, tra cui limiti alle spese correnti degli enti locali, purché lasci un margine di autonomia agli enti e non ne privi la capacità di finanziare le proprie funzioni. Nel caso di specie, i tetti non erano irragionevoli.
Perché su alcune disposizioni la Corte ha invece dichiarato cessata la materia del contendere?
Il comma 9, periodi dal secondo al quarto, prevedeva meccanismi sanzionatori per gli enti che non trasmettessero al Ministero i dati sul rispetto degli obiettivi. Nel corso del giudizio tali norme sono state modificate, eliminando i profili di contrasto denunciati. La Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito e ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — Principio di parità ordinamentale tra i livelli di governo
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni, in particolare sulle materie di competenza concorrente
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.