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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al TAR Lombardia in relazione alla questione di legittimità della legge regionale lombarda n. 30 del 2006, che obbligava gli enti pubblici a fare ricorso all’avvocatura regionale. Nel frattempo, una nuova legge regionale (n. 33 del 2008) ha abrogato tale obbligo, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice a quo.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva introdotto, con la legge collegato-bilancio del 2006, l’obbligo per una serie di enti pubblici regionali di avvalersi di norma dell’avvocatura della Regione per le controversie connesse ad atti di indirizzo regionali. Avvocati privati lombardi avevano impugnato la delibera attuativa sostenendo che la norma violasse il principio delle professioni forensi e la concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale Lombardia n. 30 del 2006, in riferimento agli artt. 117, commi secondo e terzo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, per invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di professioni e violazione del diritto di difesa.

La decisione della Corte

La Corte dispone la restituzione degli atti al TAR rimettente. Successivamente alla proposizione della questione, è entrata in vigore la legge regionale n. 33 del 2008 (collegato-bilancio 2009) il cui art. 10 ha abrogato esplicitamente l’obbligo censurato, sostituendolo con un mero onere di comunicazione. Spetta al giudice a quo valutare se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio principale.

Il principio

Quando sopravviene una modifica normativa che abroga o modifica sostanzialmente la disposizione censurata, la Corte costituzionale può restituire gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente se la questione sia ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere alla decisione nel merito.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma censurata?

La legge regionale lombarda del 2006 imponeva agli enti pubblici individuati dalla Giunta regionale di avvalersi di norma del patrocinio dell’avvocatura della Regione Lombardia per le controversie connesse ad atti di indirizzo e programmazione regionale.

Perché gli avvocati privati si erano opposti?

Perché la norma, estendendo il patrocinio dell’avvocatura regionale anche a enti pubblici diversi dalla Regione, sottraeva incarichi professionali agli avvocati del libero foro. Inoltre, secondo i ricorrenti, la materia dell’ordinamento professionale forense è riservata alla legislazione statale.

Cosa è successo alla fine?

La Regione stessa ha rimosso l’obbligo con la legge collegato-bilancio 2009, prima che la Corte si pronunciasse nel merito. La questione è tornata al TAR per valutare se avesse ancora senso proseguire il giudizio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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