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La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al TAR Lombardia in relazione alla questione di legittimità della legge regionale lombarda n. 30 del 2006, che obbligava gli enti pubblici a fare ricorso all’avvocatura regionale. Nel frattempo, una nuova legge regionale (n. 33 del 2008) ha abrogato tale obbligo, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza da parte del giudice a quo.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva introdotto, con la legge collegato-bilancio del 2006, l’obbligo per una serie di enti pubblici regionali di avvalersi di norma dell’avvocatura della Regione per le controversie connesse ad atti di indirizzo regionali. Avvocati privati lombardi avevano impugnato la delibera attuativa sostenendo che la norma violasse il principio delle professioni forensi e la concorrenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale Lombardia n. 30 del 2006, in riferimento agli artt. 117, commi secondo e terzo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione, per invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di professioni e violazione del diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte dispone la restituzione degli atti al TAR rimettente. Successivamente alla proposizione della questione, è entrata in vigore la legge regionale n. 33 del 2008 (collegato-bilancio 2009) il cui art. 10 ha abrogato esplicitamente l’obbligo censurato, sostituendolo con un mero onere di comunicazione. Spetta al giudice a quo valutare se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio principale.
Il principio
Quando sopravviene una modifica normativa che abroga o modifica sostanzialmente la disposizione censurata, la Corte costituzionale può restituire gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente se la questione sia ancora rilevante alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere alla decisione nel merito.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma censurata?
La legge regionale lombarda del 2006 imponeva agli enti pubblici individuati dalla Giunta regionale di avvalersi di norma del patrocinio dell’avvocatura della Regione Lombardia per le controversie connesse ad atti di indirizzo e programmazione regionale.
Perché gli avvocati privati si erano opposti?
Perché la norma, estendendo il patrocinio dell’avvocatura regionale anche a enti pubblici diversi dalla Regione, sottraeva incarichi professionali agli avvocati del libero foro. Inoltre, secondo i ricorrenti, la materia dell’ordinamento professionale forense è riservata alla legislazione statale.
Cosa è successo alla fine?
La Regione stessa ha rimosso l’obbligo con la legge collegato-bilancio 2009, prima che la Corte si pronunciasse nel merito. La questione è tornata al TAR per valutare se avesse ancora senso proseguire il giudizio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
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