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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato dalla legge n. 46 del 2006, che ha soppresso la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. I rimettenti richiamano la sentenza n. 26 del 2007, ma la Corte ritiene le fattispecie non sovrapponibili.

Di cosa si tratta

La legge n. 46 del 2006 (cosiddetta legge Pecorella) ha eliminato l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, sia per il rito ordinario che per i reati di competenza del giudice di pace. La Corte costituzionale, con sentenza n. 26 del 2007, aveva dichiarato incostituzionale l’eliminazione dell’appello del PM nel rito ordinario. Rimaneva la questione se la stessa conclusione valesse per i proscioglimenti del giudice di pace.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione e il Tribunale di Sondrio hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al PM di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Contrariamente a quanto avviene per il rito ordinario, la disciplina del processo davanti al giudice di pace prevede già una notevole asimmetria nei poteri di appello: l’imputato può appellare solo le condanne a pene diverse da quella pecuniaria o con condanna al risarcimento del danno. Il PM, pur non potendo appellare i proscioglimenti, conserva il ricorso per cassazione. Il sistema non presenta la «dissimetria radicale» rilevata nel rito ordinario.

Il principio

L’eliminazione dell’appello del PM contro i proscioglimenti del giudice di pace non crea la stessa disparità radicale e unilaterale censurat dalla Corte nel rito ordinario, in quanto i poteri di appello dell’imputato nel processo davanti al giudice di pace sono già fortemente limitati. Il sistema è pertanto manifestamente infondato.

Domande e risposte

Cosa aveva deciso la Corte con la sentenza n. 26 del 2007?

Aveva dichiarato incostituzionale la norma che impediva al PM di appellare le sentenze di proscioglimento nel rito ordinario, ritenendo che la totale eliminazione dell’appello del PM, senza un’adeguata contropartita, creasse una dissimetria radicale con i poteri dell’imputato, in violazione del principio della parità delle parti nel processo penale (art. 111 Cost.).

Perché la stessa conclusione non vale per il giudice di pace?

Perché nel rito davanti al giudice di pace anche i poteri di appello dell’imputato sono già limitati: l’imputato può appellare solo le condanne a pene detentive (non pecuniarie) o con condanna al risarcimento del danno. Il confronto tra le posizioni delle due parti è perciò diverso rispetto al rito ordinario.

Il PM può comunque impugnare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace?

Sì, tramite ricorso per cassazione. Il ricorso in cassazione del PM è rimasto intatto anche dopo la legge n. 46 del 2006.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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