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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione a una nota del Ministero dei trasporti sulle aree demaniali marittime portuali. La Regione ha rinunciato al ricorso dopo che il Ministero aveva chiarito in via amministrativa che la nota impugnata riguardava esclusivamente i porti e le aree di interesse militare e di sicurezza dello Stato.
Di cosa si tratta
Il Ministero dei trasporti aveva emanato nel 2008 una nota che richiamava l’applicazione del d.P.C.m. del 1995 sulle aree demaniali marittime di preminente interesse nazionale, riservando allo Stato la competenza su tutti i porti ivi indicati. La Regione Toscana aveva impugnato tale nota in conflitto di attribuzione, ritenendo che la riforma costituzionale del 2001 avesse attribuito alle Regioni la competenza concorrente in materia portuale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, contestando la nota ministeriale del 17 aprile 2008 per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, ritenendo che il nuovo riparto di competenze post-riforma del Titolo V impedisse di attribuire attuale valenza al d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative portuali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo. In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente (Stato), la rinuncia al ricorso da parte della Regione Toscana — deliberata dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2008 — comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Nel conflitto di attribuzione tra enti, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito. L’estinzione avviene per legge, non richiedendo accettazione da parte della controparte non costituita.
Domande e risposte
Perché la Regione Toscana ha rinunciato al ricorso?
Perché il Ministero delle infrastrutture aveva chiarito, con nota del 25 novembre 2008, che la parte contestata della nota impugnata riguardava esclusivamente i porti e le aree con interesse militare e di sicurezza dello Stato. Venuto meno il motivo del conflitto, la Regione ha ritenuto opportuno rinunciare al ricorso.
Chi ha competenza sui porti in Toscana dopo la riforma costituzionale del 2001?
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 89 del 2006 e n. 344 del 2007), la riforma del Titolo V ha trasferito la competenza sui porti di rilevanza economica regionale e interregionale alle Regioni, mentre i porti sede di autorità portuale (come Livorno, Marina di Carrara, Piombino) restano di competenza statale.
Cosa è il conflitto di attribuzione tra enti?
È lo strumento attraverso cui Stato o Regioni possono adire la Corte costituzionale per far valere le proprie attribuzioni costituzionali quando ritengono che un atto dell’altro ente le invada. È diverso dal conflitto tra poteri dello Stato (che riguarda poteri diversi dello stesso Stato).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.