Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada – che imponeva al proprietario del veicolo la decurtazione dei punti dalla patente in caso di mancata identificazione del conducente responsabile dell’infrazione – è già stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 27/2005. La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la questione alla luce della sopravvenuta pronuncia e delle modifiche legislative introdotte dal d.l. n. 184/2005.

Di cosa si tratta

I Giudici di pace di Casamassima e di Pergola avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nella parte in cui prevedeva la decurtazione automatica dei punti dalla patente a carico del proprietario del veicolo – qualora non avesse comunicato entro trenta giorni i dati del conducente responsabile dell’infrazione – senza che questi avesse personalmente commesso alcuna violazione della circolazione stradale.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 126-bis, comma 2, e art. 204-bis, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Parametri: art. 3 (eguaglianza), art. 16 (libertà di circolazione), art. 24 (diritto di difesa) della Costituzione per il primo rimettente; artt. 3, 24 e 27 Cost. per il secondo. Rimettenti: Giudice di pace di Casamassima (r.o. n. 91/2005) e Giudice di pace di Pergola (r.o. n. 142/2005).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nelle more del giudizio è sopravvenuta la sentenza n. 27/2005 che ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada; inoltre il d.l. n. 184/2005 ha ulteriormente modificato la norma, condizionando la sanzione alla mancata comunicazione «senza giustificato e documentato motivo». I rimettenti devono ora rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce di tale mutato quadro normativo.

Il principio

Quando una norma impugnata è modificata o dichiarata incostituzionale nel corso del giudizio incidentale, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo, affinché questi verifichi se la questione sussista ancora in relazione al nuovo testo normativo.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva l’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada?

Stabiliva che, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile di un’infrazione che comporta la decurtazione di punti dalla patente, la segnalazione per la decurtazione scattasse automaticamente a carico del proprietario del veicolo, salvo che comunicasse i dati del conducente entro trenta giorni.

Perché la sentenza n. 27/2005 aveva dichiarato la norma incostituzionale?

Perché la sanzione della decurtazione dei punti era «di natura personale» ma non collegata ad alcun comportamento direttamente tenuto dal proprietario nella circolazione stradale, creando una forma di responsabilità oggettiva incompatibile con l’art. 27 Cost.

Che cosa ha cambiato il d.l. n. 184/2005?

Ha subordinato la sanzione pecuniaria – che sostituisce la decurtazione dei punti – alla condizione che il proprietario non abbia comunicato i dati «senza giustificato e documentato motivo», introducendo così una prova liberatoria che prima era assente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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