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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione che censurava l’esclusione automatica dal patrocinio a spese dello Stato per chi è imputato di reati tributari o finanziari, anche se connessi a reati di altra natura. Il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, co. 2, Cost.
Di cosa si tratta
Chi è imputato di reati tributari o finanziari non ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche se è privo di reddito. La norma vigente all’epoca — art. 1, co. 9, L. 217/1990 e poi art. 91, D.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) — esclude il beneficio “in ogni caso” per tali imputati. Il problema si è posto nel caso di Franco Martini e altri, accusati sia di reati tributari sia di reati comuni (associazione a delinquere, reati contro il patrimonio): il tribunale aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio per la presenza delle imputazioni tributarie, e il giudice rimettente ha dubitato della costituzionalità di questa esclusione automatica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 91 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell’art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui escludono automaticamente dal patrocinio a spese dello Stato l’imputato, l’indagato e il condannato per reati tributari o finanziari, anche quando tali reati siano connessi a reati di diversa natura. I parametri invocati sono l’art. 3 Cost. (disparità irragionevole rispetto a chi è imputato solo di reati non tributari, anche più gravi), l’art. 24 Cost. (diritto di difesa) e l’art. 27, co. 2, Cost. (presunzione di non colpevolezza, poiché la mera contestazione basta per escludere il beneficio).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il motivo è che il rimettente non ha adeguatamente motivato l’impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, né ha fornito sufficiente elaborazione dei profili che renderebbero la questione non manifestamente infondata. La Corte, in sostanza, restituisce la questione al giudice a quo perché la riformuli in modo processualmente corretto, senza entrare nel merito dei dubbi di costituzionalità.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza, omettendo di verificare la praticabilità di letture costituzionalmente conformi delle norme censurate. L’inammissibilità è pronunciata “manifesta” quando tali carenze sono immediatamente evidenti.
Domande e risposte
Perché chi è imputato di reati tributari è escluso dal patrocinio a spese dello Stato?
La ratio della norma, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è che nei reati tributari e finanziari è strutturalmente impossibile accertare in modo attendibile le condizioni patrimoniali dell’imputato, poiché chi commette tali reati è tipicamente in grado di occultare il proprio patrimonio. Per questa ragione il legislatore ha optato per un’esclusione automatica anziché per una verifica caso per caso.
Cosa significa che la questione è “manifestamente inammissibile”?
La Corte non esamina il merito (se le norme siano o meno incostituzionali) perché l’atto con cui il giudice ha sollevato la questione presenta vizi formali o motivazionali tali da impedire un esame nel merito. In pratica, la questione può essere riproposta in modo corretto in un altro procedimento.
Chi era connesso a reati sia tributari sia comuni perdeva ogni difesa gratuita?
Secondo la normativa impugnata, sì: la presenza di anche una sola imputazione tributaria o finanziaria comportava l’esclusione totale dal beneficio, indipendentemente dalla natura degli altri reati contestati e senza possibilità di valutazione nel merito dell’effettivo reddito o patrimonio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza: parametro per la disparità di trattamento tra imputati
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa: invocato per la compressione del diritto al gratuito patrocinio
- Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza: censurata l’esclusione automatica basata sulla sola contestazione
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