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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Molise sulle adozioni internazionali; ma ha poi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato. La Corte dichiara estinto il processo senza entrare nel merito delle questioni di competenza.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso in via principale contro l’art. 2, commi 3 (lettera e) e 4 (lettere a e b), della legge della Regione Molise 26 aprile 2004, n. 9, recante «Provvedimenti per l’adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise». La legge regionale prevedeva, tra l’altro, la possibilità per la Regione di stipulare convenzioni con centri di intermediazione nazionali ed esteri per l’adozione internazionale e di istituire un proprio servizio di adozione internazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 2, comma 3, lett. e) e comma 4, lett. a) e b), legge Regione Molise 26 aprile 2004, n. 9. Parametro: art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione (ordinamento civile come materia di competenza esclusiva statale). Ricorso in via principale del Governo. Atto di costituzione della Regione Molise.
La decisione della Corte
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Molise ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione del processo. La Corte dichiara pertanto estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate.
Il principio
Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte resistente, estingue il processo. La Corte non esamina nel merito le questioni sollevate e non emette alcun giudizio sulla legittimità della legge regionale impugnata.
Domande e risposte
Perché il Governo aveva impugnato la legge regionale sulle adozioni?
Perché riteneva che la Regione Molise avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), alla quale appartiene la disciplina dell’istituto dell’adozione, inclusa quella internazionale regolata dalla legge n. 184/1983 e dalla legge n. 476/1998.
Cosa comporta la rinuncia al ricorso in un giudizio costituzionale?
Se il ricorrente rinuncia e la controparte accetta, il processo si estingue per volontà delle parti. La Corte non decide sulla legittimità della legge impugnata e questa rimane in vigore, salvo successive impugnazioni.
Le disposizioni impugnate della legge regionale erano davvero incompatibili con la Costituzione?
La Corte non ha risposto a questa domanda, perché l’estinzione del processo ha impedito qualsiasi giudizio nel merito. Le questioni sull’adozione internazionale e la competenza regionale hanno trovato risposta in altri procedimenti e nella legislazione successiva.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; ordinamento civile come materia esclusiva dello Stato
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