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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Regione Abruzzo contro l’istituzione del Parco nazionale Costa Teatina senza previa intesa regionale. La norma statale impugnata non viola gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione perché la legge quadro sulle aree protette non impone un’intesa vincolante della Regione per l’istituzione di parchi nazionali.

Di cosa si tratta

La Regione Abruzzo ha impugnato l’art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, con cui il legislatore statale ha istituito il Parco nazionale Costa Teatina nel territorio regionale senza acquisire preventivamente la previa intesa o il parere della Regione stessa. Secondo la ricorrente, la legge quadro sulle aree naturali protette (l. n. 394 del 1991) imporrebbe un procedimento concertativo tra Stato e Regioni per ogni nuovo parco nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Abruzzo ha censurato l’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione (nel testo anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), sostenendo la violazione del principio di leale cooperazione e lo svuotamento delle sue prerogative costituzionali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La legge quadro n. 394 del 1991 prevede, all’art. 8, comma 1, l’acquisizione del parere della Regione interessata per l’individuazione e la delimitazione dei parchi nazionali, non un’intesa vincolante. Le procedure cooperative previste dalla legge quadro e dall’art. 34 della stessa non implicano necessariamente che le iniziative statali volte a soddisfare interessi unitari debbano essere sempre precedute dall’intesa regionale.

Il principio

L’istituzione di un parco nazionale è espressione di un interesse unitario nazionale alla tutela dell’ambiente che il legislatore statale può perseguire anche senza acquisire l’intesa vincolante della Regione interessata: la legge quadro sulle aree protette richiede il parere regionale ma non attribuisce alla Regione un potere di veto sull’iniziativa statale.

Domande e risposte

La Regione può bloccare l’istituzione di un parco nazionale nel proprio territorio?

No. Ai sensi della legge quadro n. 394 del 1991, nel testo vigente al momento della controversia, lo Stato deve acquisire il parere della Regione, ma tale parere non è vincolante. La Regione può esprimere osservazioni, ma non ha potere di veto sull’istituzione del parco.

Cosa distingue il parere dall’intesa nel rapporto Stato-Regioni in materia ambientale?

Il parere è un atto consultivo non vincolante: lo Stato deve acquisirlo ma può discostarsene motivatamente. L’intesa presuppone invece un accordo tra i due enti e attribuisce alla Regione un potere di blocco. In materia di parchi nazionali la legge quadro prevedeva il parere, non l’intesa.

La riforma del Titolo V del 2001 ha cambiato questo assetto?

La Corte ha valutato la questione con riferimento al testo costituzionale anteriore alla legge cost. n. 3 del 2001, che ha riformato gli artt. 117 e 118. Il nuovo assetto ha ampliato le competenze regionali in materia ambientale, ma la questione di specie era già regolata dalla legge ordinaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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