Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale di Asti sull’art. 22, comma 10, del d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), che punisce il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Il rimettente aveva proposto un’interpretazione errata della norma, leggendo «permesso di soggiorno» come quello generico invece di quello per motivi di lavoro.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998), all’art. 22, comma 10, punisce il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno «previsto dal presente articolo», ossia il permesso per motivi di lavoro subordinato. Il Tribunale di Asti interpretava la norma come riferita al permesso di soggiorno generico ex art. 5 del medesimo d.lgs., ritenendo poi incostituzionale la norma così intesa per violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il rimettente aveva proposto un’interpretazione errata: il riferimento nel testo al «permesso di soggiorno previsto dal presente articolo» non era un errore materiale di redazione, ma rinviava specificamente al permesso per motivi di lavoro subordinato disciplinato dall’art. 22 del d.lgs. 286/1998. L’interpretazione errata del rimettente inficiava alla radice la questione sollevata.
Il principio
Quando una questione di legittimità costituzionale si fonda su un’interpretazione della norma censurata contraria ai più comuni canoni ermeneutici — come il dato letterale, i lavori preparatori e la giurisprudenza consolidata — la questione stessa è manifestamente infondata, perché il suo presupposto interpretativo è errato.
Domande e risposte
Cosa punisce l’art. 22, comma 10, del d.lgs. 286/1998?
Punisce il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. È una norma posta a tutela sia dell’ordine pubblico sia dei lavoratori stranieri.
Qual era l’errore interpretativo del Tribunale di Asti?
Il giudice rimettente riteneva che la norma punisse il datore che assumesse stranieri privi di qualsiasi permesso di soggiorno (art. 5 del d.lgs.), anche per motivi diversi dal lavoro. La Corte ha chiarito che la norma si riferisce esclusivamente al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, come desumibile dal testo, dai lavori preparatori e dalla giurisprudenza ordinaria.
Perché la distinzione tra i due tipi di permesso era rilevante?
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art. 22 d.lgs. 286/1998) si ottiene tramite specifiche procedure che coinvolgono sia il lavoratore sia il datore di lavoro. Un permesso per motivi diversi (es. turismo, studio) non autorizza il lavoro subordinato: per questo la norma incriminatrice si riferisce specificamente a quel tipo di permesso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato dal rimettente
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale e tassatività della fattispecie criminosa
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