Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 217/1990, nella parte in cui limita la scelta del difensore a fiducia dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai professionisti iscritti in un albo del distretto di corte d’appello ove pende il procedimento. La limitazione è giustificata da ragioni di contenimento della spesa pubblica e non viola gli artt. 3 e 24 Cost.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, investito di due procedimenti in cui i condannati avevano chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nominato difensori iscritti ad albi di distretti diversi da Brescia, ha dubitato della legittimità del vincolo distrettuale imposto dalla legge n. 217/1990 per la scelta del difensore di fiducia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato (con due ordinanze di identico contenuto) questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 217/1990, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia ai professionisti iscritti ad albi del distretto ove pende il procedimento, invece di escludere solo il rimborso delle spese di trasferta extradistrettuale.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La questione era stata già esaminata e ritenuta infondata dalla Corte con la sentenza n. 394/2000: il vincolo distrettuale risponde all’esigenza di contenere la spesa pubblica derivante dal gratuito patrocinio e costituisce una scelta legislativa non irragionevole. La proposta del rimettente di limitare solo il rimborso delle spese extradistrettuali, lasciando libera la scelta del difensore, costituisce una soluzione alternativa ma non costituzionalmente obbligata.
Il principio
La limitazione della scelta del difensore di fiducia ai professionisti iscritti negli albi del distretto ove pende il procedimento, per l’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: il legislatore può ragionevolmente bilanciare la libertà di scelta del difensore con le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Domande e risposte
Il non abbiente può scegliere liberamente il proprio avvocato nel patrocinio a spese dello Stato?
No, non completamente. La legge sul patrocinio a spese dello Stato limita la scelta agli avvocati iscritti negli albi del distretto di corte d’appello ove è pendente il procedimento. Questa limitazione è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte.
Cosa succede se il condannato ha già un avvocato di fiducia iscritto in altro distretto?
In base alla legge n. 217/1990, tale nomina non è ammessa nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il condannato deve scegliere un difensore del distretto, eventualmente diverso dal proprio difensore di fiducia precedente, oppure rinunciare al gratuito patrocinio e sostenere le spese in proprio.
Questa normativa è stata poi modificata?
Sì. La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è stata successivamente riformata con il d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), che ha ridefinito i requisiti di ammissione e le modalità di nomina del difensore. Si raccomanda di verificare il testo vigente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra abbienti e non abbienti nella scelta del difensore
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e assistenza legale per i non abbienti, parametri della questione
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