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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 3, commi 181, 184 e 186, della l. n. 549/1995 (parametri ILOR), confermando la propria giurisprudenza sulla natura relativa della riserva di legge tributaria e la legittimità dell’accertamento statistico per presunzione semplice.
Di cosa si tratta
Due Commissioni tributarie provinciali di Milano e Napoli censuravano i commi della legge finanziaria 1996 che consentivano l’accertamento del maggior reddito ILOR 1995 mediante parametri statistici definiti con d.P.C.m. Secondo i rimettenti, tale meccanismo violava la riserva di legge tributaria (art. 23 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 3, commi 181, 184 e 186, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Parametri: artt. 23, 24, 53 e 95 della Costituzione. Giudici rimettenti: Commissioni tributarie provinciali di Milano e Napoli.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 23, 53 e 95 Cost. (coerente con la sentenza n. 105/2003) e quella della CTP Napoli sull’art. 24 Cost. (i parametri fondano una presunzione semplice, non assoluta). Dichiara invece manifestamente inammissibile la questione della CTP Milano sull’esclusione della prova testimoniale per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Il principio
La riserva di legge tributaria ex art. 23 Cost. ha natura relativa: il legislatore può delegare a fonti secondarie la determinazione di parametri tecnici, purché la legge fissi criteri e limiti sufficientemente determinati. I parametri statistici per l’accertamento tributario fondano una presunzione semplice, confutabile dal contribuente.
Domande e risposte
I parametri ILOR sono vincolanti per il giudice tributario?
No: costituiscono una presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, come chiarito anche dalla sentenza n. 105/2003.
Il contribuente può difendersi dall’accertamento a parametri?
Sì, fornendo elementi concreti che dimostrino la non congrua applicabilità dei parametri alla sua situazione specifica.
Perché la questione della prova testimoniale è stata dichiarata inammissibile?
Perché la CTP Milano non ha spiegato in quale modo l’impossibilità di usare la prova testimoniale fosse rilevante nei giudizi in corso, rendendo impossibile la valutazione da parte della Corte.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge tributaria, invocata come parametro principale
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, censura per accertamento statistico
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, profilato per l’esclusione della prova testimoniale
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