Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 51-bis ord. pen.: la norma che impone la cessazione dell’affidamento in prova quando la pena complessiva supera il limite di tre anni non viola il principio rieducativo, poiché rispecchia una precisa scelta discrezionale del legislatore.
Di cosa si tratta
Un condannato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale viene raggiunto da un nuovo titolo esecutivo che, sommato alla pena residua, supera i tre anni previsti dall’art. 47 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Messina, dovendo decidere sulla prosecuzione della misura, dubita che l’art. 51-bis ord. pen. — che impone la valutazione basata sul solo cumulo della pena — contrasti con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Parametro: art. 27, terzo comma, della Costituzione (finalità rieducativa della pena). Giudice rimettente: Tribunale di sorveglianza di Messina.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. L’accoglimento della tesi del rimettente vanificherebbe la condizione generale di ammissibilità dell’affidamento in prova (limite di tre anni), creando un trattamento paradossalmente più favorevole per chi sia già in esecuzione della misura rispetto a chi debba ancora iniziarla. La norma riflette una scelta legislativa non irragionevole nell’esercizio della discrezionalità del Parlamento.
Il principio
L’art. 27, terzo comma, Cost. non impone al legislatore di subordinare sempre la prosecuzione delle misure alternative alla valutazione casistica della meritevolezza; può legittimamente fissare soglie di pena come condizione di ammissibilità oggettiva.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 51-bis ord. pen. in caso di nuova condanna sopravvenuta?
Il magistrato di sorveglianza sospende provvisoriamente la misura alternativa; il Tribunale decide sulla prosecuzione o cessazione tenendo conto del cumulo delle pene rispetto al limite di tre anni fissato dall’art. 47 ord. pen.
Il condannato in affidamento in prova può fare valere il percorso rieducativo già avviato?
Nel sistema delineato dall’art. 51-bis, la valutazione positiva del percorso non può da sola superare il limite di pena; la Corte ritiene questa scelta legislativa non manifestamente irragionevole.
Perché l’accoglimento avrebbe creato una disparità irragionevole?
Perché chi è già in esecuzione beneficerebbe di condizioni più favorevoli rispetto a chi affronta per la prima volta la valutazione per l’ammissione alla misura, con possibili ulteriori sperequazioni a cascata.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, invocata come parametro principale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.